DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 255 
   Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento 
 
  1. Nell'ambito dei  compiti  di  cui  all'articolo  252,  comma  4,
lettera  b),  l'organo   straordinario   di   liquidazione   provvede
all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo  dello
Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei
di mutuo disponibili in quanto non  utilizzati  dall'ente,  da  altre
entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni
del patrimonio disponibile. 
  2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia
gli  oneri  di  un  mutuo,  assunto  dall'organo   straordinario   di
liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica  soluzione  con
la Cassa depositi e prestiti al  tasso  vigente  ed  ammortizzato  in
venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da  parte
del Ministero dell'interno. 
  3.  L'importo  massimo  del  mutuo  finanziato  dallo   Stato,   e'
determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo
statale indicato al comma 4. 
  4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo  composto  da
una quota fissa, solo per taluni enti, ed  una  quota  per  abitante,
spettante  ad  ogni  ente.  La  quota  fissa  spetta  ai  comuni  con
popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000,  ai  comuni  con
popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai  comuni
con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti  per  lire  18.000.000,  ai
comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000,
ai comuni  con  popolazione  da  5.000  a  9.999  abitanti  per  lire
22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999  per  lire
25.000.000. La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni e
lire 1.241 per le province. 
  5. Il fondo costituito ai sensi del comma  4  e'  finalizzato  agli
interventi  a  favore  degli  enti  locali  in  stato   di   dissesto
finanziario.  Le  eventuali   disponibilita'   residue   del   fondo,
rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo
inferiore ai limiti massimi indicati  nel  comma  4,  possono  essere
destinate su  richiesta  motivata  dell'organo  consiliare  dell'ente
locale, secondo  parametri  e  modalita'  definiti  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  all'assunzione  di  mutui  integrativi   per
permettere all'ente locale di realizzare il risanamento  finanziario,
se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione. Il
mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti,  e'  autorizzato
dal Ministero dell'interno, previo parere della  Commissione  per  la
stabilita'   finanziaria   degli   enti    locali.    La    priorita'
nell'assegnazione  e'  accordata  agli  enti  locali  che  non  hanno
usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4. 
  6. Per l'assunzione  del  mutuo  concesso  ai  sensi  del  presente
articolo agli enti locali in stato di  dissesto  finanziario  per  il
ripiano  delle  posizioni  debitorie  non  si   applica   il   limite
all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1. 
  7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo  sviluppo  degli
investimenti, di cui  all'articolo  28,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati
gli oneri per  la  concessione  dei  nuovi  mutui  agli  enti  locali
dissestati,  puo'  essere  integrato,  con  le   modalita'   di   cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto  1978,  n.
468, e successive modificazioni ed  integrazioni,  in  considerazione
delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto  a  quelle
gia' definite. 
  8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a  riscuotere  i
ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente  o
parzialmente, nonche' all'accertamento delle entrate  tributarie  per
le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o  del  titolo
di entrata previsto per legge. 
  9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed
in  deroga  a  disposizioni  vigenti  che  attribuiscono   specifiche
destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di  beni,  l'organo
straordinario di  liquidazione  procede  alla  rilevazione  dei  beni
patrimoniali disponibili non indispensabili  per  i  fini  dell'ente,
avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali  beni.
Ai fini dell'alienazione dei beni immobili  possono  essere  affidati
incarichi  a   societa'   di   intermediazione   immobiliare,   anche
appositamente costituite. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni recate dall'articolo  3  del  decreto-legge  31  ottobre
1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
1990,  n.  403,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
intendendosi attribuite all'organo straordinario di  liquidazione  le
facolta' ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare  le
alienazioni di beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad  assegnare
proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione  di  un
mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore  stimato  di
realizzo dei beni. Il mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi
e  prestiti  ed  altri  istituti  di  credito.  Il  limite   di   cui
all'articolo 204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento. 
  10.  Non   compete   all'organo   straordinario   di   liquidazione
l'amministrazione   delle   anticipazioni   di   tesoreria   di   cui
((all'articolo 222, delle anticipazioni di  liquidita'  previste  dal
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e  successivi  rifinanziamenti  e
strumenti finanziari assimilabili, e dei residui)) attivi  e  passivi
relativi ai  fondi  a  gestione  vincolata,  ai  mutui  passivi  gia'
attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento  delle  relative
spese, nonche' l'amministrazione dei debiti assistiti dalla  garanzia
della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206. (89)(91)(95) 
  11. Per  il  finanziamento  delle  passivita'  l'ente  locale  puo'
destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato. 
  12. Nei confronti della  massa  attiva  determinata  ai  sensi  del
presente articolo non sono ammessi sequestri o  procedure  esecutive.
Le  procedure  esecutive  eventualmente  intraprese  non  determinano
vincoli sulle somme. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (89) 
  Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  per  le
amministrazioni provinciali in stato di  dissesto,  l'amministrazione
dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a  gestione  vincolata
compete all'organo straordinario di liquidazione". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
457) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo  255,  comma  10,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per i comuni in stato  di  dissesto,  l'amministrazione  dei  residui
attivi e passivi relativi  ai  fondi  a  gestione  vincolata  compete
all'organo straordinario di liquidazione". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (95) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 457 della L.
11 dicembre 2016, n. 232, che a sua volta modifica l'art.  2-bis  del
D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  L.
7 agosto 2016, n. 160, ha conseguentemente disposto (con  l'art.  36,
comma 2) che "In deroga a quanto previsto  dall'articolo  255,  comma
10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  i  comuni  e
per le province in stato di  dissesto  finanziario  l'amministrazione
dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a  gestione  vincolata
compete all'organo straordinario della liquidazione".