DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/9/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
Convenzione di negoziazione assistita da avvocati  per  le  soluzioni
consensuali di separazione personale,  di  cessazione  degli  effetti
civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli
nati  fuori  del  matrimonio,  e  loro  modifica,  e   di   alimenti.
                             (6)(7)((8)) 
 
  1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno  un  avvocato
per parte puo' essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio, di  scioglimento  del  matrimonio  nei
casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della
legge 1º dicembre  1970,  n.  898,  e  successive  modificazioni,  di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 
  1-bis. La  convenzione  di  negoziazione  assistita  da  almeno  un
avvocato per parte puo' essere conclusa tra i  genitori  al  fine  di
raggiungere  una  soluzione  consensuale  per  la  disciplina   delle
modalita' di affidamento e mantenimento dei figli minori  nati  fuori
del  matrimonio,  nonche'  per  la  disciplina  delle  modalita'   di
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
nati fuori del matrimonio e per la  modifica  delle  condizioni  gia'
determinate.  Puo'  altresi'  essere  conclusa  tra  le   parti   per
raggiungere  una  soluzione   consensuale   per   la   determinazione
dell'assegno  di  mantenimento  richiesto  ai  genitori  dal   figlio
maggiorenne   economicamente   non   autosufficiente   e    per    la
determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del  codice
civile, e per la modifica di tali determinazioni. (6) 
  2. In mancanza di figli minori, di  figli  maggiorenni  incapaci  o
portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  della
legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   ovvero   economicamente   non
autosufficienti, l'accordo raggiunto  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore  della  Repubblica
presso  il  tribunale  competente  il  quale,  quando   non   ravvisa
irregolarita', comunica agli avvocati di tutte le parti il  nullaosta
per gli adempimenti ai sensi  del  comma  3.  In  presenza  di  figli
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di  handicap  grave
ovvero economicamente  non  autosufficienti,  l'accordo  raggiunto  a
seguito  di  convenzione  di  negoziazione  assistita   deve   essere
trasmesso entro il termine  di  dieci  giorni  al  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale competente, il quale,  quando  ritiene
che l'accordo risponde all'interesse dei figli,  lo  autorizza  e  lo
comunica a tutte le parti. Quando ritiene che l'accordo non  risponde
all'interesse  dei  figli,  il  procuratore   della   Repubblica   lo
trasmette, entro cinque giorni,  al  presidente  del  tribunale,  che
fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle  parti
e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma
3. (7) ((8)) 
  2-bis. L'accordo e' trasmesso con  modalita'  telematiche,  a  cura
degli  avvocati  che  assistono  le  parti,  al   procuratore   della
Repubblica per il rilascio del nullaosta o per  l'autorizzazione.  Il
procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta  o  rilascia
l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente  agli
avvocati delle parti. (7) ((8)) 
  3. L'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono,
nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis,  i  procedimenti  di  separazione
personale, di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  di
scioglimento  del  matrimonio  e  di  modifica  delle  condizioni  di
separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli
minori nati fuori del  matrimonio,  nonche'  i  procedimenti  per  la
disciplina delle modalita' di mantenimento dei figli maggiorenni  non
economicamente autosufficienti e per  la  modifica  delle  condizioni
gia' determinate, per la determinazione degli alimenti e per la  loro
modifica. Gli eventuali patti di trasferimento immobiliari  contenuti
nell'accordo hanno effetti obbligatori. Nell'accordo si da' atto  che
gli avvocati  hanno  tentato  di  conciliare  le  parti  e  le  hanno
informate della possibilita' di esperire la  mediazione  familiare  e
che gli avvocati hanno informato  le  parti  dell'importanza  per  il
minore di trascorrere  tempi  adeguati  con  ciascuno  dei  genitori.
L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro  il  termine
di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune  in  cui
il matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata  dallo
stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui  all'articolo
5. (6) (7) ((8)) 
  3-bis.  Quando  la  negoziazione  assistita  ha   ad   oggetto   lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo
scioglimento  dell'unione  civile,  le   parti   possono   stabilire,
nell'accordo, la corresponsione di un assegno in unica soluzione.  In
tal caso la valutazione di  equita'  e'  effettuata  dagli  avvocati,
mediante certificazione di tale pattuizione, ai  sensi  dell'articolo
5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898. (7) ((8)) 
  3-ter. L'accordo, munito  di  nullaosta  o  di  autorizzazione,  e'
trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata  o  con
altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura
degli avvocati che lo hanno sottoscritto,  al  Consiglio  dell'ordine
presso  cui  e'  iscritto  uno  degli  avvocati,  che  ne   cura   la
conservazione in apposito  archivio.  Il  Consiglio  dell'ordine,  se
richiesto, rilascia copia autentica  dell'accordo  alle  parti  e  ai
difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione  ed  esibizione
dell'accordo e' disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82. (7) ((8)) 
  4. All'avvocato che viola  l'obbligo  di  cui  al  comma  3,  terzo
periodo, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
2.000 ad euro 10.000. Alla  irrogazione  della  sanzione  di  cui  al
periodo che precede e' competente il  Comune  in  cui  devono  essere
eseguite le annotazioni previste dall'articolo  69  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.
396, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g)  e'  inserita  la
seguente: 
      "g-bis) gli accordi  raggiunti  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita da uno o  piu'  avvocati  ovvero  autorizzati,
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e  di  scioglimento
del matrimonio"; 
    b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      "h-bis) gli accordi  raggiunti  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al
fine  di  raggiungere  una  soluzione  consensuale   di   separazione
personale, di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  di
scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni  di
separazione o di divorzio"; 
    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d)  e'  inserita  la
seguente: 
      "d-bis) degli accordi raggiunti a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita da uno o  piu'  avvocati  ovvero  autorizzati,
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di separazione personale, di  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio". 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del  presente  articolo
si   applicano   ai   procedimenti   instaurati   a   decorrere   dal
centottantesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto: 
  - (con l'art. 29, comma 5) che "Al decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 10  novembre  2014,
n. 162, articolo 6, comma 2,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole
«Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse  dei  figli»
sono inserite le seguenti: «o che  e'  opportuno  procedere  al  loro
ascolto»"; 
  - (con l'art. 35, comma 1) che la  modifica  di  cui  al  comma  2,
disposta dall'art. 29, comma 5 del  medesimo  D.Lgs.,  ha  effetto  a
decorrere dal 30 giugno 2023 e si applica ai procedimenti  instaurati
successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla  data  del
30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti; 
  - (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo
9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma  1)  che  la
modifica di cui al comma  2,  disposta  dall'art.  29,  comma  5  del
medesimo D.Lgs., salvo che non sia diversamente disposto, ha  effetto
a decorrere dal  28  febbraio  2023  e  si  applica  ai  procedimenti
instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla
data del 28 febbraio 2023 si applica  le  disposizioni  anteriormente
vigenti. 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 4)  che
le modifiche di cui ai commi 2, 2-bis, 3, 3-bis, 3-ter e di cui  alla
rubrica del presente articolo si applicano a decorrere dal 30  giugno
2023.