LEGGE 1 dicembre 1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
  Il  tribunale  adito,  in  contraddittorio  delle   parti   e   con
l'intervento  obbligatorio  del  pubblico  ministero,  accertata   la
sussistenza di uno dei casi di  cui  all'articolo  3,  pronuncia  con
sentenza lo scioglimento o la cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del  luogo  ove
venne trascritto il matrimonio di procedere  alla  annotazione  della
sentenza. 
  La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio  a  seguito
del matrimonio. 
  Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo  scioglimento  o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio,  puo'  autorizzare
la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome  del  marito
aggiunto al proprio quando sussista un  interesse  suo  o  dei  Figli
meritevole di tutela. 
  La decisione di cui al comma precedente puo' essere modificata  con
successiva sentenza, per motivi di particolare gravita',  su  istanza
di una delle parti. 
  La sentenza e' impugnabile da ciascuna  delle  parti.  Il  pubblico
ministero puo', ai sensi dell'articolo 72  del  codice  di  procedura
civile,   proporre   impugnazione   limitatamente   agli    interessi
patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci. 
  Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del  matrimonio,  il  tribunale,  tenuto  conto  delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare  ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di  quello  comune,  del
reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti  elementi  anche  in
rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge
di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non  puo'  procurarseli
per ragioni oggettive. 
  La  sentenza  deve  stabilire  anche  un  criterio  di  adeguamento
automatico  dell'assegno,  almeno  con  riferimento  agli  indici  di
svalutazione  monetaria.  Il  tribunale  puo',  in  caso  di   palese
iniquita', escludere la previsione con motivata decisione. 
  Su accordo delle parti la corresponsione  puo'  avvenire  in  unica
soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non
puo'  essere  proposta  alcuna  successiva   domanda   di   contenuto
economico. 
  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,   COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 
  L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se  il  coniuge,  al
quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. 
  Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria  per  nessun
altro  titolo,  conserva   il   diritto   nei   confronti   dell'ente
mutualistico da cui sia assistito  l'altro  coniuge.  Il  diritto  si
estingue se egli passa a nuove nozze.