DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119

Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno. (14G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 (in G.U. 21/10/2014, n. 245).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture  della
     Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Al fine di  corrispondere  alle  contingenti  esigenze  connesse
all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di  Stato  e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento
dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del  Ministero
dell'interno e' autorizzata la spesa complessiva  di  10  milioni  di
euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e  di  50
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2021,  da
destinare: 
    a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a  36  milioni  di
euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisto di  automezzi
e di equipaggiamenti,  anche  speciali,  nonche'  per  interventi  di
manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti; 
    b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2014,  a  4  milioni  di
euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal 2016 al 2021,  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per
l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente. 
  1-bis. Con decreto del Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  l'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza  avvia,  con  le  necessarie  cautele  per  la   salute   e
l'incolumita' pubblica e secondo principi  di  precauzione  e  previa
intesa con il Ministro della salute, la  sperimentazione  ((dell'arma
comune ad impulsi elettrici)) per  le  esigenze  dei  propri  compiti
istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a). 
  1-ter. Sono assegnate,  previa  valutazione  di  convenienza,  alle
forze  del  comparto  della  pubblica  sicurezza  le  automobili   di
proprieta' delle amministrazioni  pubbliche  statali  dismesse  o  da
dismettere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro  dell'interno,
d'intesa con i Ministri competenti, effettua  la  ricognizione  delle
automobili di cui  al  presente  comma  e  illustra  alle  Camere  le
risultanze di tale ricognizione. 
  2. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «30 giugno 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2015».