stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (14G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

(Disposizioni in materia di IRAP)
1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190))
.
((6))
2. Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento.
3. All'articolo 16, comma 3, del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 0,92  punti percentuali".
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190))
.
((6))
-------------
AGGIORNAMENTO (6)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che le presenti abrogazioni decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.