DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
                     Determinazione dell'imposta 
 
  1. L'imposta e' determinata applicando al valore  della  produzione
netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal  comma
2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'articolo 45. (35) (44) (47) 
  1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui: 
    a)  all'articolo  5,  che   esercitano   attivita'   di   imprese
concessionarie  diverse  da  quelle  di  costruzione  e  gestione  di
autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento;  (44)
(47) 
    b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20 per cento; (44)
(47) 
    c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30 per cento. (44)
(47) 
  2. Nei confronti dei soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera e-bis), relativamente al valore  prodotto  nell'esercizio  di
attivita' non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis,
si applica l'aliquota dell'8,5 per cento. (8) 
  3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del
presente decreto, le regioni hanno facolta' di variare l'aliquota  di
cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti  percentuali.
La variazione puo' essere differenziata per settori  di  attivita'  e
per categorie di soggetti passivi. (8) 
  ((3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti  tributari  dei
contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza  fiscale  nonche'
degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano,  entro  il  31  marzo  dell'anno  a  cui  l'imposta  si
riferisce, inviano al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del
tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del
portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel  sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo
28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i  dati  rilevanti  per  la  determinazione  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Il mancato inserimento da parte
delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico
dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta
l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi)). 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1,  lettere
da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso
alla data di emanazione del presente decreto, ad eccezione di  quelle
recate dalla lettera l), numero 1), concernente l'articolo 16,  comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le quali si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2000". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51)
che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea)
che le presenti modifiche sono  apportate  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
22), con decorrenza dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2013, l'abrogazione del comma 1 dell'art. 2  del
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L.  23
giugno 2014, n. 89, che aveva disposto con la medesima decorrenza  le
modifiche ai commi 1 e 1-bis, lettere  a),  b)  e  c),  del  presente
articolo.