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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (13G00194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 (in G.U. 26/02/2014, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  27-2-2014
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Art. 3

Statuto
1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico.
((Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente))
.
2. Lo statuto,
((nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea))
, indica:
((0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato))
;
a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché
((l'organo o comunque il soggetto investito))
della rappresentanza legale;
b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;
e) i criteri con i quali
((è promossa))
la presenza delle minoranze
((, ove presenti,))
negli organi collegiali non esecutivi;
f) le modalità per promuovere
((...))
, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;
g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;
h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;
i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;
m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;
((o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali))
.
3. Lo statuto può prevedere
((disposizioni per la))
composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.