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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (13G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  12-11-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 23

(Finanziamento degli enti di ricerca)
1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola "anche" è sostituita dalle seguenti: "ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del
((Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento))
ordinario delle università, fatta eccezione per quelli".
2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Finanziamento degli enti di ricerca

1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5
((del presente decreto))
, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali,
((dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ))
e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.".