DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-5-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art.19 
 
    (Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione) 
 
  1. ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  18  APRILE  2016,  N.  50,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)). 
  2. ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  18  APRILE  2016,  N.  50,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)). 
  3. All'articolo 33 del decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: "1. Al
fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove  opere
infrastrutturali  di  rilevanza  strategica  nazionale   di   importo
superiore  a  200  milioni  di  euro  mediante  l'utilizzazione   dei
contratti di partenariato pubblico-privato  di  cui  all'articolo  3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la  cui
progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per
i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto  ed  e'
accertata, in esito  alla  procedura  di  cui  al  comma  2,  la  non
sostenibilita' del piano economico-finanziario,  e'  riconosciuto  al
soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi
comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta  a  valere
sull'IRES e  sull'IRAP  generate  in  relazione  alla  costruzione  e
gestione dell'opera". 
  b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "2.  Il  CIPE,  previo
parere del NARS  che  allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori
componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  proprie
delibere  individua   l'elenco   delle   opere   che,   per   effetto
dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  conseguono
le  condizioni  di  equilibrio  economico-finanziario  necessarie   a
consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che
possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura  sono
inoltre  determinate  le  misure  agevolative   necessarie   per   la
sostenibilita'  del  piano  economico-finanziario,   definendone   le
modalita' per l'accertamento, per il  relativo  monitoraggio  nonche'
per la loro rideterminazione in caso di miglioramento  dei  parametri
posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto
compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite
linee guida  per  l'applicazione  dell'articolo  18  della  legge  12
novembre 2011, n. 183". 
  c) Il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: "2-ter.  Al  fine  di
favorire  la  realizzazione  di  nuove  opere   infrastrutturali   di
rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni  di
euro  mediante  l'utilizzazione   dei   contratti   di   partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3,  comma  15-ter,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui  progettazione  definitiva
sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali  e'  accertata,
in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita'  del
piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare del
contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le  societa'
di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto  legislativo
n.  163,  al  fine  di   assicurare   la   sostenibilita'   economica
dell'operazione di  partenariato  pubblico-privato,  l'esenzione  dal
pagamento del  canone  di  concessione  nella  misura  necessaria  al
raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario". 
  d) al comma 2-quater, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Le misure di cui al presente  articolo  sono  alternative  a  quelle
previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011,  n.  183.  Le
stesse  misure  sono  riconosciute  in  conformita'  alla  disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato". 
  4. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Con  le
modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi'  definita
ogni altra disposizione attuativa del presente articolo."; 
  b) il comma 3 e' abrogato. 
  5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: "le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite
dalle seguenti "le disposizioni di cui al comma 1". 
  5-bis. Fino  alla  data  del  15  settembre  2013  sono  sospesi  i
pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime  indicate
all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e  successive
modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati  iscritti
al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle  di  pagamento  da
parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa data
del 15 settembre 2013  sono  sospesi  i  procedimenti  amministrativi
avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei  medesimi,
relativi alla  sospensione,  revoca  o  decadenza  dalla  concessione
demaniale marittima  derivante  dal  mancato  versamento  del  canone
demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03
del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  le
amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente  della
riscossione   l'elenco   dei   codici   tributo   interessati   dalla
sospensione.