LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (11G0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 29-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
 
     Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione 
 
  1. Al fine di favorire la realizzazione  di  nuove  infrastrutture,
incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti  a
legislazione vigente, da realizzare  con  contratti  di  partenariato
pubblico privato di cui all'articolo 3,  comma  15-ter,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  riducendo  ovvero  azzerando  il
contributo pubblico  a  fondo  perduto,  in  modo  da  assicurare  la
sostenibilita' economica  dell'operazione  di  partenariato  pubblico
privato tenuto conto delle  condizioni  di  mercato,  possono  essere
previste,  per  le  societa'  di   progetto   costituite   ai   sensi
dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche',  a  seconda  delle
diverse tipologie di contratto,  per  il  soggetto  interessato,  ivi
inclusi i soggetti concessionari, le seguenti misure: 
    a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di
concessione possono essere compensate totalmente o  parzialmente  con
il predetto contributo a fondo perduto; 
    b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
dell'articolo 27 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere assolto
mediante compensazione con il predetto contributo  pubblico  a  fondo
perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,  del
28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in
materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea ((...)); 
    c) l'ammontare del canone di concessione  previsto  dall'articolo
1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, nonche',  l'integrazione  prevista  dall'articolo  19,
comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  successive
modificazioni, possono essere  riconosciuti  al  concessionario  come
contributo in conto esercizio. 
  2. L'importo del contributo pubblico a  fondo  perduto  nonche'  le
modalita' e i termini delle misure previste al comma 1,  utilizzabili
anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione
del concessionario, e  successivamente  riportate  nel  contratto  di
concessione   da   approvare   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze.  La  misura  massima  del  contributo
pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo'  eccedere
il 50  per  cento  del  costo  dell'investimento  e  deve  essere  in
conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.  Le
misure di cui al comma 1  possono  essere  utilizzate  anche  per  le
infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o  in  corso  di
affidamento con contratti di partenariato  pubblico  privato  di  cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare  l'equilibrio
del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo
parere del Nars  che  allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori
componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottata  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
determina l'importo del contributo pubblico a fondo  perduto,  quello
necessario per il riequilibrio del  piano  economico  finanziario  ai
sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a
legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al
comma 1 da riconoscere a  compensazione  della  quota  di  contributo
mancante, nonche' i criteri e le modalita'  per  la  rideterminazione
della  misura  delle  agevolazioni  in  caso  di  miglioramento   dei
parametri posti a  base  del  piano  economico  finanziario.  Con  le
modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi'  definita
ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)). 
  2-ter. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)). 
  2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui  all'articolo  1,
commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  con  riguardo
agli interventi di finanza di progetto gia' individuati ed  in  parte
finanziati ai sensi del citato comma 991. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013,  N.  69  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98. 
  4.  In  occasione   degli   aggiornamenti   periodici   del   piano
economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del  costo
medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di
rischio indicati nel contratto di concessione vigente,  nonche'  alla
rideterminazione delle misure previste al  comma  1  sulla  base  dei
valori consuntivati nel periodo regolatorio  precedente,  anche  alla
luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.