DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 31/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
 
((Coordinamento con il  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della
                            corruzione)) 
 
  ((1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del  Piano
triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo  1,
comma  5,  della  legge  n.  190  del  2012,  i  responsabili   della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle  informazioni
e dei dati ai sensi del presente decreto.)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
  ((3. La promozione di maggiori livelli di  trasparenza  costituisce
un obiettivo strategico di ogni amministrazione,  che  deve  tradursi
nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.)) 
  4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 
  5. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del
conseguente  risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le   pubbliche
amministrazioni  provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei  costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al
personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro
andamento  nel  tempo,  pubblicando  i   relativi   dati   ai   sensi
dell'articolo 32. 
  6. Ogni amministrazione presenta il  Piano  e  la  Relazione  sulla
performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di  consumatori
o  utenti,  ai  centri  di  ricerca  e  a  ogni   altro   osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
  8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione:  «Amministrazione  trasparente»  di  cui
all'articolo 9: 
  ((a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;)) 
  b) il Piano e la Relazione  di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  c) i nominativi ed  i  curricula  dei  componenti  degli  organismi
indipendenti di  valutazione  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo n. 150 del 2009; 
  d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)). 
  9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione  principale  ai
fini della determinazione degli  standard  di  qualita'  dei  servizi
pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi  dell'articolo
11 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  cosi'  come
modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n. 150.