DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
vigente al 03/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
Altre  disposizioni  per  favorire  i   pagamenti   delle   pubbliche
                           amministrazioni 
 
  01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, le parole: "forniture e appalti"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "forniture, appalti e prestazioni professionali". 
  1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare
l'unita'  giuridica  ed  economica   dell'ordinamento.   I   relativi
pagamenti sono effettuati dando priorita', ai fini del pagamento,  ai
crediti non oggetto di cessione pro  soluto.  Tra  piu'  crediti  non
oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere  imputato  al
credito piu' antico, come risultante dalla fattura o dalla  richiesta
equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi
eventualmente intervenuti fra le parti. 
  ((1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro  dai  disavanzi
sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo  1,  comma  180,  della
legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e
commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto,  i
pagamenti di cui all'articolo 3 possono essere effettuati, oltre  che
in applicazione  dei  criteri  indicati  nel  comma  1  del  presente
articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati  su  titoli
esecutivi per i quali non sono piu' esperibili rimedi giurisdizionali
volti ad ottenere la sospensione dell'esecutivita'. Restano  fermi  i
suindicati piani di rientro, ivi  compresi  gli  eventuali  piani  di
pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi  piani,  in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi  da  76  a
91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)). 
  1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di  convenzioni  con  le
associazioni di categoria del sistema creditizio  e  le  associazioni
imprenditoriali maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,
aventi ad oggetto la creazione di sistemi  di  monitoraggio  volti  a
verificare che la liquidita'  derivante  dal  pagamento  dei  crediti
oggetto di cessione e dal recupero di risorse  finanziarie  da  parte
delle imprese la cui  posizione  si  era  deteriorata  a  motivo  del
ritardo dei pagamenti da parte delle  pubbliche  amministrazioni  sia
impiegata a sostegno dell'economia reale e  del  sistema  produttivo.
Ogni dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Governo  trasmette  alle  Camere
una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e  i  risultati
dei relativi sistemi di monitoraggio. 
  1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in  favore
degli enti, delle societa', inserite nel conto economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  o  degli  organismi  a  totale
partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al  pagamento
dei debiti di cui agli articoli  1,  2,  3  e  5  nei  confronti  dei
rispettivi creditori. 
  2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di  liquidita'  di
cui al presente Capo, la prima rata decorre  dall'anno  successivo  a
quello di sottoscrizione del contratto. 
  3. I piani dei pagamenti di cui al presente  Capo  sono  pubblicati
dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per  classi
di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 174. 
  4. Ferma  restando  l'indicazione  del  codice  unico  di  progetto
dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi  della
legislazione  vigente,  in  attuazione  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229 per  il  necessario  monitoraggio  delle  opere
pubbliche, a decorrere dal 30 settembre  2013,  i  dati  relativi  ai
pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le  medesime  opere,
sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  secondo
le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013. 
  5. In considerazione  dell'esigenza  di  dare  prioritario  impulso
all'economia in attuazione dell'articolo 41,  della  Costituzione,  a
tutela del vincolo di destinazione delle risorse,  non  sono  ammessi
atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  sulle  somme  destinate  ai
pagamenti di cui al presente  Capo.  Qualora  siano  stati  stipulati
accordi di  natura  transattiva,  le  azioni  esecutive  sulle  somme
destinate ai pagamenti da effettuarsi  in  attuazione  dei  piani  di
pagamento  redatti  ai  sensi  dell'articolo   11,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
ancorche' effettuate presso i tesorieri delle  aziende  del  Servizio
sanitario  regionale  e  presso  le  centrali  uniche  di   pagamento
istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla  data
del 30 giugno 2014. 
  6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89,  dopo  l'articolo  5-quater  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 5-quinquies - Esecuzione forzata. 
      1.  Al  fine  di  assicurare  un'ordinata  programmazione   dei
pagamenti dei creditori di somme liquidate  a  norma  della  presente
legge, non sono ammessi, a pena  di  nullita'  rilevabile  d'ufficio,
atti di sequestro o di pignoramento presso la  Tesoreria  centrale  e
presso le  Tesorerie  provinciali  dello  Stato  per  la  riscossione
coattiva di somme liquidate a norma della presente legge. 
      2. Ferma restando l'impignorabilita' prevista dall'articolo  1,
commi 294-bis e 294-ter, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  e
successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture
di credito e alle contabilita' speciali  destinati  al  pagamento  di
somme liquidate a norma della presente legge, i  creditori  di  dette
somme,  a  pena  di  nullita'  rilevabile   d'ufficio,   eseguono   i
pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del
libro III, titolo II, capo II del codice  di  procedura  civile,  con
atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma  2,  ovvero
al funzionario delegato del distretto  in  cui  e'  stato  emesso  il
provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con  l'effetto  di
sospendere ogni emissione di ordinativi  di  pagamento  relativamente
alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di  cui
all'articolo  3,  comma  2,  a  cui  sia  stato  notificato  atto  di
pignoramento o di sequestro,  ovvero  il  funzionario  delegato  sono
tenuti  a  vincolare  l'ammontare  per  cui  si  procede,  sempreche'
esistano in contabilita' fondi soggetti  ad  esecuzione  forzata;  la
notifica rimane priva di effetti riguardo agli  ordini  di  pagamento
che risultino gia' emessi. 
      3. Gli atti di pignoramento o di sequestro  devono  indicare  a
pena   di   nullita'   rilevabile    d'ufficio    il    provvedimento
giurisdizionale posto in esecuzione. 
      4. Gli  atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  eventualmente
notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello
Stato non determinano  obblighi  di  accantonamento  da  parte  delle
Tesorerie medesime, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore
delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi  rendono
dichiarazione  negativa,  richiamando  gli  estremi  della   presente
disposizione di legge. 
      5. L'articolo 1 del  decreto-legge  25  maggio  1994,  n.  313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si
applica anche ai fondi destinati al pagamento di  somme  liquidate  a
norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati  mediante
aperture di credito in favore dei funzionari  delegati  degli  uffici
centrali e periferici delle amministrazioni interessate.". 
  7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  dopo  il
comma 294-bis, e' inserito il seguente: 
    "294-ter. Il comma 294-bis si  applica  anche  ai  fondi  e  alle
contabilita' speciali del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
destinati al pagamento di somme liquidate  a  norma  della  legge  24
marzo 2001, n. 89.". 
  8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla fine del comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: 
      "Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui
al decreto legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231,  si  applicano  le
disposizioni del comma 4-bis"; 
    b) al comma 3, dopo le parole  "richiesta  di  chiarimenti"  sono
aggiunte le seguenti  parole:  ",  salvo  quanto  previsto  al  comma
4-bis"; 
    c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: 
      "4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di  corrispettivo
nelle  transazioni  commerciali  devono  pervenire   all'ufficio   di
controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza  del  termine
di  pagamento.  L'ufficio  di  controllo  espleta  i   riscontri   di
competenza e da' comunque  corso  al  pagamento  entro  i  15  giorni
successivi al ricevimento degli atti di pagamento,  sia  in  caso  di
esito positivo,  sia  in  caso  di  formulazione  di  osservazioni  o
richieste  di  integrazioni  e  chiarimenti.  Qualora  il   dirigente
responsabile non risponda alle  osservazioni,  ovvero  i  chiarimenti
forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse,  l'ufficio
di controllo e' tenuto a segnalare alla competente Procura  Regionale
della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno  erariale  derivanti
dal pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il  divieto  di  dare
corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo  6,  comma
2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilita'  del
dirigente che ha emanato l'atto.". 
  9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche  a  mezzo  posta
elettronica  certificata,  inviata  presso   l'indirizzo   di   posta
elettronica  certificata   inserito   nell'Indice   nazionale   degli
indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo
6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
l'importo e la data entro la quale provvederanno  rispettivamente  ai
pagamenti dei debiti di cui agli articoli  1,  2,  3  e  5.  L'omessa
comunicazione rileva ai fini della responsabilita' per danno erariale
a carico del responsabile dell'ufficio competente.  La  comunicazione
inviata  con  posta  elettronica  certificata  e'  sottoscritta   dal
dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma  elettronica
idonea a garantire l'identificabilita'  dell'autore,  l'integrita'  e
l'immodificabilita'  del  documento  ovvero   con   firma   digitale,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera  q-bis),
e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui  agli
articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio  sito  internet  l'elenco
completo, per ordine cronologico di emissione della fattura  o  della
richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali  e'  stata
effettuata comunicazione ai sensi  del  primo  periodo  del  presente
comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata
al creditore. La mancata pubblicazione e'  rilevante  ai  fini  della
misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei
dirigenti responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
I dirigenti responsabili sono assoggettati altresi' ad  una  sanzione
pecuniaria  pari  a  100  euro  per  ogni  giorno  di  ritardo  nella
certificazione del credito.  All'attuazione  del  presente  comma  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
previste dalla legislazione vigente. 
  10. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  4,  e
dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato  o  tardivo  adempimento  da
parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni  di
cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2,  commi  3  e  5,
all'articolo 3, commi 5,  6  e  7,  all'articolo  5,  commi  1  e  3,
all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7,  comma  4,  che  ha
causato la condanna al pagamento di somme per  risarcimento  danni  o
per interessi moratori e' causa di responsabilita'  amministrativa  a
carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. 
  11. I decreti e i provvedimenti  previsti  dal  presente  capo  non
hanno  natura  regolamentare  e   sono   pubblicati   nella   sezione
"Amministrazione trasparente" dei siti internet delle amministrazioni
competenti, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33. Al fine  di  garantire  la  massima  tempestivita'
nelle procedure  di  pagamento  previste  dal  presente  decreto,  le
amministrazioni competenti omettono la trasmissione  alla  Corte  dei
conti, per gli effetti di cui all'articolo 3,  commi  1  e  2,  della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti
di riparto delle anticipazioni di liquidita' fra gli enti interessati
e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo. 
  11-bis. Al fine di tutelare l'unita' giuridica e l'unita' economica
e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali,  in  caso  di  mancata  osservanza  delle
disposizioni del presente capo,  il  Governo  puo'  sostituirsi  agli
organi  delle  regioni  e  degli  enti  locali  per  l'adozione   dei
provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in  attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione. In  caso  di  mancata  adozione
degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1  e
3, e all'articolo 3, commi 4 e  5,  si  procede  alla  nomina  di  un
apposito commissario per il compimento di tali atti. Per  l'esercizio
dei poteri di cui al presente comma si  osserva  l'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  11-ter.  Ai  fini  dei  pagamenti  di   cui   al   presente   capo,
l'accertamento  della  regolarita'  contributiva  e'  effettuato  con
riferimento  alla  data  di  emissione  della  fattura  o   richiesta
equivalente  di  pagamento.  Qualora   tale   accertamento   evidenzi
un'inadempienza   contributiva,   si   applicano   le    disposizioni
dell'articolo 4 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: ", relativo a  spese  per  somministrazioni,
forniture e appalti," sono soppresse.