COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 9-3-2022
aggiornamenti all'articolo
 
 
                              Art. 41. 
 
  L'iniziativa economica privata e' libera. 
  Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da
recare danno ((alla  salute,  all'ambiente,))  alla  sicurezza,  alla
liberta', alla dignita' umana. 
  La legge determina i programmi  e  i  controlli  opportuni  perche'
l'attivita' economica pubblica e privata possa essere  indirizzata  e
coordinata a fini sociali ((e ambientali)).