DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. 123

Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (11G0165)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
Testo in vigore dal: 8-6-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
 
                        Termini del controllo 
 
  1. Gli atti  di  cui  all'articolo  5,  contestualmente  alla  loro
adozione, sono inviati all'ufficio di  controllo  che,  entro  trenta
giorni  dal  ricevimento,  provvede  all'apposizione  del  visto   di
regolarita' amministrativa e contabile. Per i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), l'ufficio di  controllo  si
pronuncia entro sessanta  giorni.  Per  gli  accordi  in  materia  di
contrattazione integrativa di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettera
e), restano fermi  i  termini  previsti  dalle  vigenti  disposizioni
contrattuali.  ((Per  i   pagamenti   derivanti   dalle   transazioni
commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  si
applicano le disposizioni del comma 4-bis)). 
  2. Fatte salve le norme in materia  di  controllo  da  parte  della
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo  3  della  legge  14  gennaio
1994, n. 20, trascorso il  termine  di  cui  al  comma  1  senza  che
l'ufficio di  controllo  abbia  formulato  osservazioni  o  richiesto
ulteriore documentazione,  l'atto  e'  efficace  e  viene  restituito
munito di visto. 
  3. In presenza di osservazioni o di richiesta  di  chiarimenti  ((,
salvo quanto previsto al comma 4-bis)), i termini per  l'espletamento
del controllo di cui al comma 1 sono interrotti fino  al  momento  in
cui l'ufficio  di  controllo  riceve  i  documenti  o  i  chiarimenti
richiesti. 
  4. Il controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma 2,  lettere
b), c) e d), puo'  essere  espletato  secondo  un  programma  annuale
approvato  dal  Ragioniere  generale  dello   Stato,   basato   sulla
complessita' degli atti, sulla loro rilevanza ai fini  della  finanza
pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo. 
  ((4-bis. Gli atti di pagamento emessi  a  titolo  di  corrispettivo
nelle  transazioni  commerciali  devono  pervenire   all'ufficio   di
controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza  del  termine
di  pagamento.  L'ufficio  di  controllo  espleta  i   riscontri   di
competenza e da' comunque  corso  al  pagamento  entro  i  15  giorni
successivi al ricevimento degli atti di pagamento,  sia  in  caso  di
esito positivo,  sia  in  caso  di  formulazione  di  osservazioni  o
richieste  di  integrazioni  e  chiarimenti.  Qualora  il   dirigente
responsabile non risponda alle  osservazioni,  ovvero  i  chiarimenti
forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse,  l'ufficio
di controllo e' tenuto a segnalare alla competente Procura  Regionale
della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno  erariale  derivanti
dal pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il  divieto  di  dare
corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo  6,  comma
2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilita'  del
dirigente che ha emanato l'atto.))