DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
                 Libri e centri scolastici digitali 
 
  1. All'articolo 15  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Il
collegio dei docenti adotta per  l'anno  scolastico  ((2014-2015))  e
successivi, esclusivamente libri nella  versione  digitale  o  mista,
costituita da un testo in formato ((digitale a norma  della  legge  9
gennaio 2004, n. 4, o mista,  costituita  da:  un  testo  in  formato
cartaceo  e  da  contenuti  digitali  integrativi,  oppure   da   una
combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili
o acquistabili in rete anche in modo disgiunto)). ((L'obbligo di  cui
al   primo   periodo   riguarda   le   nuove   adozioni   a   partire
progressivamente dalle classi prima e quarta della  scuola  primaria,
dalla prima classe della scuola secondaria di  primo  grado  e  dalla
prima e  dalla  terza  classe  della  scuola  secondaria  di  secondo
grado)). La delibera del collegio dei docenti  relativa  all'adozione
della dotazione libraria e' soggetta, per le istituzioni  scolastiche
statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa
di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di  cui  ((all'articolo
11)) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.»; 
  b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) alla lettera a), le parole: «a  stampa»  sono  sostituite  dalla
seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti:  «,  tenuto
conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»; 
  2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni  on  line  e  mista»
sono sostituite dalle seguenti: «nella versione  digitale,  anche  al
fine di un'effettiva  integrazione  tra  la  versione  digitale  e  i
contenuti digitali integrativi»; 
  3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le  seguenti  parole:  «,
tenendo  conto  della  riduzione  dei  costi  dell'intera   dotazione
libraria  derivanti  dal  passaggio  al  digitale  e   dei   supporti
tecnologici di cui al comma 3-ter»; 
  ((3-bis) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    "c-bis) i criteri per ottimizzare  l'integrazione  tra  libri  in
versione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto  delle  specifiche
esigenze didattiche")); 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. La scuola assicura alle famiglie i  contenuti  digitali  di
cui al comma 2, con oneri a loro carico  entro  lo  specifico  limite
definito dal decreto di cui al comma 3. 
  3-ter.  La  scuola  assicura   la   disponibilita'   dei   supporti
tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al
comma 2, su richiesta delle famiglie  e  con  oneri  a  carico  delle
stesse entro lo specifico limite definito con il decreto  di  cui  al
comma 3.». 
  2. A decorrere dal 1° settembre 2013 e' abrogato l'articolo  5  del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
  3. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 ((e' aggiunto il seguente:)) 
  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e  gli  enti  locali
interessati  ((stipulano,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni)) con  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per
consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione
di  centri  scolastici   digitali   collegati   funzionalmente   alle
istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di  nuove
tecnologie al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  agli
studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle  comunita'
di scuole.». 
  4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e' sostituita dalla seguente: 
    «a) Il  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  le
regioni e i competenti enti locali, ((al fine  di  garantire  edifici
scolastici   sicuri,    sostenibili    e    accoglienti,    avviano))
tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del  patrimonio
immobiliare scolastico, anche attraverso la  realizzazione  di  nuovi
complessi scolastici, ((e)) promuovono, d'intesa,  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate,  tra  l'altro,
alla costituzione di societa', consorzi o fondi immobiliari, anche ai
sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. I predetti  strumenti  societari  o  finanziari  possono  essere
oggetto di conferimento o di apporto da parte  delle  amministrazioni
proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico  e  di  immobili
complementari ai  progetti  di  rigenerazione,  in  coerenza  con  le
destinazioni  individuate  negli  strumenti   urbanistici.   Per   le
finalita' di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui
all'articolo 33, comma 8, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
nonche' le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo  33,  comma
3,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  gia'  destinate  con
((delibera CIPE n. 6/2012  del  20  gennaio  2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile  2012))  alla  costruzione  di
nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del
patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a  norma
dello stesso, gli enti locali, proprietari  di  immobili  scolastici,
possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica,  ai
contratti di servizio energia di  cui  al  ((decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26   agosto   1993,   n.   412)),   e   successive
modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale  in
conformita' alle previsioni di cui al ((decreto legislativo 30 maggio
2008)), n. 115, anche nelle forme  previste  dall'articolo  3,  comma
15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;». 
  ((4-bis.  Per  consentire  il  regolare  svolgimento  del  servizio
scolastico   in   ambienti   adeguati   e   sicuri,    il    Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   con   proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorita'
strategiche, le modalita' e i termini per la  predisposizione  e  per
l'approvazione di appositi piani  triennali,  articolati  in  singole
annualita', di interventi di edilizia scolastica, nonche' i  relativi
finanziamenti. 
  4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari
degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo  quanto
indicato nel decreto di cui al  comma  4-bis,  domanda  alle  regioni
territorialmente competenti. 
  4-quater.  Ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  valutata  la
corrispondenza con le disposizioni indicate nel  decreto  di  cui  al
comma  4-bis  e  tenuto  conto  della   programmazione   dell'offerta
formativa,  approva  e  trasmette   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il proprio  piano,  formulato  sulla
base delle richieste pervenute. La  mancata  trasmissione  dei  piani
regionali nei termini  indicati  nel  decreto  medesimo  comporta  la
decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento. 
  4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle  province
autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne da'
loro  comunicazione  ai  fini  della  relativa   pubblicazione,   nei
successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali. 
  4-sexies. Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a  4-quinquies,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito nello  stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  il  Fondo  unico  per  l'edilizia  scolastica,   nel   quale
confluiscono tutte le  risorse  iscritte  nel  bilancio  dello  Stato
comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. 
  4-septies. Nell'assegnazione delle risorse  si  tiene  conto  della
capacita' di spesa dimostrata dagli  enti  locali  in  ragione  della
tempestivita',  dell'efficienza  e  dell'esaustivita'   dell'utilizzo
delle  risorse  loro  conferite   nell'annualita'   precedente,   con
l'attribuzione, a livello regionale,  di  una  quota  aggiuntiva  non
superiore al 20 per cento di quanto sarebbe  ordinariamente  spettato
in sede di riparto. 
  4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti
locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad  includere
l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie. 
  4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c),  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "dell'intera dotazione libraria"
e' inserita la seguente: "necessaria")).