DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (in S.O. n. 36, relativo alla G.U. 27/02/2012, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
Testo in vigore dal: 28-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 21 
 
 
                Proroga di norme nel settore postale 
 
  1.  Sono  prorogati  fino  alla  conclusione  delle  procedure   di
inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del
personale appartenente a Poste Italiane  S.p.A.  che  non  sia  stato
ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, ((e successive modificazioni,))  nei  ruoli
delle Amministrazioni presso cui  presta  servizio  in  posizione  di
comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis  del  predetto
decreto. 
  2.  Il  termine  di  cui  al  comma  1-bis  ((dell'articolo  2  del
decreto-legge)) 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2013. 
((3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al termine di cui al comma 2, le  tariffe  per  la  spedizione
postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico
21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  274  del  23
novembre  2010,  si  applicano  anche  alle  spedizioni  di  prodotti
editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di
lucro iscritte nel Registro degli operatori  di  comunicazione  (ROC)
individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  24  dicembre
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni  d'arma
e combattentistiche. In  tal  caso  si  prescinde  dal  possesso  del
requisito di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  b),  del  citato
decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 46 del 2004. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).