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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 353

Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 46 (in G.U. 27/02/2004, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  7-1-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, che differisce al 31 dicembre 2003 l'entrata in vigore del sistema di contribuzione diretta alle imprese editoriali, di cui al citato articolo 41 della legge n. 448 del 1998, in sostituzione di quello delle riduzioni tariffarie direttamente applicate;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riordinare la materia delle agevolazioni tariffarie postali, in considerazione della situazione di incertezza del mercato determinata dal succedersi delle norme sopraindicate e della situazione di crisi in cui si è venuto a trovare il canale della distribuzione postale dei prodotti editoriali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti
Editoriali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa più bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entità del-l'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002.
2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro,.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale , le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati.
3-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223))
.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".