DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 44 
(Incentivi  per  il  rientro  in  Italia  di  ricercatori   residenti
                             all'estero) 
 
  1. Ai fini delle imposte sui redditi e'  escluso  dalla  formazione
del reddito di lavoro dipendente o  autonomo  il  novanta  per  cento
degli emolumenti percepiti dai docenti  e  dai  ricercatori  che,  in
possesso di  titolo  di  studio  universitario  o  equiparato  e  non
occasionalmente  residenti  all'estero,  abbiano  svolto  documentata
attivita' di ricerca o docenza all'estero presso  centri  di  ricerca
pubblici o privati o universita' per almeno due anni  continuativi  e
che vengono a  svolgere  la  loro  attivita'  in  Italia,  acquisendo
conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. 
  2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla  formazione
del  valore  della  produzione  netta  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere
dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui  il  ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque
periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale
in Italia. (89) 
  3-bis. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n.  264,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua  straniera
e' predisposta direttamente nella medesima lingua". 
  3-ter. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  si  applicano  nel
periodo d'imposta in cui il  ricercatore  o  docente  trasferisce  la
residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e  nei
sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la  residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori  con  un  figlio
minorenne o a carico, anche in  affido  preadottivo  e  nel  caso  di
docenti e ricercatori che diventino proprietari di  almeno  un'unita'
immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,  successivamente  al
trasferimento in Italia della  residenza  ai  sensi  dell'articolo  2
((del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)) o nei
dodici mesi precedenti al trasferimento;  l'unita'  immobiliare  puo'
essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore  oppure  dal
coniuge, dal convivente o dai figli, anche in  comproprieta'.  Per  i
docenti e ricercatori che abbiano almeno  due  figli  minorenni  o  a
carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai  commi
1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 ((del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)), nel  territorio  dello
Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre  che  permanga
la residenza fiscale nel territorio dello  Stato.  Per  i  docenti  o
ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico,  anche
in affido preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o  docente
diviene  residente,  ai  sensi  dell'articolo  2  ((del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)), nel  territorio  dello
Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che  permanga
la residenza ((fiscale nel territorio dello Stato.)) ((90)) 
  3-quater.  I  docenti   o   ricercatori   italiani   non   iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati  in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali  di  cui  al
presente articolo purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un  altro
Stato ai sensi di una convenzione contro le  doppie  imposizioni  sui
redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai
periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti  impositivi
ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie  pendenti  in  ogni
stato e grado del giudizio nonche' per  i  periodi  d'imposta  per  i
quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti
e ricercatori italiani non  iscritti  all'AIRE  rientrati  in  Italia
entro il 31 dicembre 2019 spettano  i  benefici  fiscali  di  cui  al
presente articolo nel testo vigente  al  31  dicembre  2018,  purche'
abbiano avuto la  residenza  in  un  altro  Stato  ai  sensi  di  una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo. (90) 
 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Le
disposizioni di cui al comma 4, lettere a)  e  b),  si  applicano  ai
soggetti  che  trasferiscono  la  residenza  in   Italia   ai   sensi
dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".