DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                          Soggetti passivi 
 
  1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti
e non residenti nel territorio dello Stato. 
  2. Ai fini delle imposte sui redditi si  considerano  residenti  le
persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte
nelle anagrafi della popolazione residente  o  hanno  nel  territorio
dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 
  ((2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova  contraria,
i cittadini italiani  cancellati  dalle  anagrafi  della  popolazione
residente e  trasferiti  in  Stati  o  territori  diversi  da  quelli
individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale)). ((133)) 
 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 89)
che la presente modifica "si applica a partire dal periodo di imposta
successivo a quello di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007".