DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-10-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 31 
(Preclusione alla autocompensazione in presenza di  debito  su  ruoli
                             definitivi) 
 
  1. A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio  1997,
n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza
dell'importo dei debiti, di ammontare  superiore  a  millecinquecento
euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi  accessori,  e
per  i  quali  e'  scaduto  il  termine  di  pagamento.  In  caso  di
inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si  applica  la
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti  iscritti  a  ruolo
per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il
termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare  indebitamente
compensato. La sanzione non puo' essere applicata fino al momento  in
cui  sull'iscrizione  a  ruolo  penda  contestazione   giudiziale   o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50  per  cento
di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui  al  periodo
precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo  alla  data
della  definizione  della  contestazione.  E'  comunque  ammesso   il
pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo  per  imposte
erariali e relativi accessori mediante la compensazione  dei  crediti
relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  180
giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  ((I  crediti
oggetto di compensazione in misura  eccedente  l'importo  del  debito
erariale iscritto a ruolo sono oggetto di  rimborso  al  contribuente
secondo la disciplina e i  controlli  previsti  dalle  singole  leggi
d'imposta.)) Nell'ambito delle attivita'  di  controllo  dell'Agenzia
delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata  la  vigilanza
sull'osservanza  del  divieto  previsto  dal  presente  comma   anche
mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1°  gennaio  2011
le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per  i  ruoli
di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 
  1-bis. Al decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter e' inserito il seguente: 
    "Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti  con  somme  dovute  a
seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i
crediti non prescritti, certi, liquidi  ed  esigibili,  maturati  nei
confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del  Servizio
sanitario  nazionale  per  somministrazione,  forniture  e   appalti,
possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione
a ruolo.  A  tal  fine  il  creditore  acquisisce  la  certificazione
prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale,  delle
somme dovute a seguito  dell'iscrizione  a  ruolo.  L'estinzione  del
debito  a  ruolo  e'  condizionata  alla  verifica  dell'esistenza  e
validita' della certificazione. Qualora la regione, l'ente  locale  o
l'ente del Servizio sanitario nazionale non  versi  all'agente  della
riscossione l'importo oggetto  della  certificazione  entro  sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della  riscossione
procede, sulla base del ruolo emesso a  carico  del  creditore,  alla
riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale  o
dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di
cui al titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione del
presente  articolo  sono  stabilite   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il  rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica".  PERIODO  SOPPRESSO
DAL D.L. 7 MAGGIO 2012, N. 52, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.
6 LUGLIO 2012, N. 94. 
  1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite con
le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole:  "le  regioni  e
gli enti locali" sono sostituite con le seguenti:  "le  regioni,  gli
enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione del presente comma, nonche', in  particolare,
le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui  al
comma 1-bis e al presente comma riguardante  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto  degli  obiettivi  di
finanza pubblica. 
  2. In relazione alle disposizioni di cui al presente  articolo,  le
dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni  contabili,
restituzioni  e  rimborsi  d'imposte"   della   missione   "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio" dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni
di euro per l'anno 2012 e  di  1.900  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2013.