DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 25-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 28-ter. 
(Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). 
 
  1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia  delle
entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a  ruolo  e,  in
caso affermativo, trasmette in via telematica  apposita  segnalazione
all'agente della riscossione che ha in carico il  ruolo,  mettendo  a
disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui all'articolo  2,
comma 1, del decreto del Direttore generale  del  dipartimento  delle
entrate del  Ministero  delle  finanze  in  data  1°  febbraio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del  4  febbraio  1999,  le
somme da rimborsare. 
  2. Ricevuta la segnalazione di  cui  al  comma  1,  l'agente  della
riscossione notifica all'interessato una  proposta  di  compensazione
tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a  ruolo,  sospendendo
l'azione di recupero ed invitando  il  debitore  a  comunicare  entro
sessanta giorni se intende accettare tale proposta. 
  3.  In  caso  di  accettazione  della  proposta,   l'agente   della
riscossione movimenta le somme di cui al comma  1  e  le  riversa  ai
sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto  legislativo  13  aprile
1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente  dovuto  a
seguito dell'iscrizione a ruolo. 
  4. In  caso  di  rifiuto  della  predetta  proposta  o  di  mancato
tempestivo  riscontro  alla  stessa,  cessano   gli   effetti   della
sospensione di cui al comma 2 e l'agente della  riscossione  comunica
in via telematica all'Agenzia  delle  entrate  che  non  ha  ottenuto
l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione. 
  5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive
sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2,  nonche'  un
rimborso forfetario pari a quello di cui all'art. 24,  comma  1,  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28  dicembre
1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a  copertura  degli
oneri sostenuti  per  la  gestione  degli  adempimenti  attinenti  la
proposta di compensazione. 
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
approvate  le  specifiche  tecniche  di   trasmissione   dei   flussi
informativi previsti  dal  presente  articolo  e  sono  stabilite  le
modalita' di movimentazione e  di  rendicontazione  delle  somme  che
transitano sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche'  le
modalita' di richiesta e di erogazione dei  rimborsi  spese  previsti
dal comma 5. 
                                             (76) (101) (112) ((113)) 
 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 31, comma  1)  che
"A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui  all'articolo
28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, non  operano  per  i  ruoli  di  ammontare  non  superiore  a
millecinquecento euro." 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 145, comma 1)
che "Nel 2020, in sede di erogazione  dei  rimborsi  fiscali  non  si
applica la compensazione  tra  il  credito  d'imposta  ed  il  debito
iscritto a  ruolo  prevista  dall'articolo  28-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021,  n.
41, ha disposto (con l'art. 145, comma 1) che "Nel 2020 e fino al  30
aprile 2021, in sede  di  erogazione  dei  rimborsi  fiscali  non  si
applica la compensazione  tra  il  credito  d'imposta  ed  il  debito
iscritto a  ruolo  prevista  dall'articolo  28-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". 
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AGGIORNAMENTO (113) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n.
73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106,  ha
disposto (con l'art. 145, comma 1) che "Nel 2020 e fino al 31  agosto
2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non  si  applica  la
compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a  ruolo
prevista  dall'articolo  28-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".