DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047)

note: Entrata in vigore del decreto: 28-4-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77 (in SO n. 99, relativo alla G.U. 27/06/2009, n. 147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2021)
Testo in vigore dal: 25-11-2009
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 9-bis

(Scarichi  urbani,  industriali  e assimilati ai domestici e relativi
impianti  di  depurazione.  Misure  per la prevenzione e il contrasto
delle  emergenze  idrogeologiche  e  per  la  gestione  delle risorse
                             idriche)

  1.   La   provincia  di  L'Aquila,  ovvero  l'Autorita'  di  ambito
territorialmente  competente  qualora  lo  scarico  sia  in  pubblica
fognatura, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto
  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, possono rilasciare ai titolari
degli  scarichi  un  nuovo  provvedimento  di autorizzazione, sentiti
l'ISPRA  e le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel
caso  in  cui  venga  accertato un danneggiamento tecnico-strutturale
tale   da  determinare  una  significativa  riduzione  dell'efficacia
depurativa dell'impianto.
  2.  Il  provvedimento  di autorizzazione di cui al comma 1 contiene
idonee  prescrizioni  per  il  periodo  transitorio necessario per il
ritorno  alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto.
  3.  I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del
provvedimento  di  autorizzazione,  sono  tenuti  a  produrre,  ferma
restando  la  facolta'  per  la  provincia  ovvero per l'Autorita' di
ambito,  per  l'ISPRA e per le aziende sanitarie locali di richiedere
integrazioni ove necessario, la seguente documentazione:
    a)  relazione  tecnico-descrittiva,  completa  di  documentazione
fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacita'
depurativa  residuale  e  i  danni  strutturali  e/o  tecnici  subiti
dall'impianto  a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne
la funzionalita';
    b)  descrizione  degli  eventuali  interventi  gia'  realizzati e
finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto;
    c)  planimetria  dell'insediamento  in cui vengono individuate le
parti danneggiate;
    d)   relazione   tecnico-descrittiva,   a  firma  di  un  tecnico
abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.
  4.  Per  la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino
della  piena  funzionalita'  dell'impianto di depurazione delle acque
reflue  in  localita'  Ponte  Rosarolo  nel  comune  di  L'Aquila, il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare
provvede  a  trasferire  in  favore  della  contabilita' speciale del
Commissario  delegato  per l'emergenza socio-economico-ambientale del
bacino   del   fiume   Aterno,   previa   presentazione   di   idonea
documentazione  attestante  i danni subiti dall'impianto, la somma di
euro 2 milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi di
riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo
di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all'articolo 2, comma 323,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5.  Per  la  progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti alle
iniziative   di   cui   al   comma   4   necessarie   al  superamento
dell'emergenza,  il Commissario delegato puo' avvalersi di societa' a
totale  capitale  pubblico,  in  possesso  delle necessarie capacita'
tecniche,  designate  dal  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare, con il riconoscimento a favore dei predetti
organismi  dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati
dal Commissario delegato.
  6.  Per  garantire  l'efficienza degli impianti per la gestione dei
servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio
nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di
eventi  sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e del mare avvia il
Programma   nazionale   per  il  coordinamento  delle  iniziative  di
monitoraggio,   verifica  e  consolidamento  degli  impianti  per  la
gestione  dei  servizi  idrici.  Il  Programma  e'  predisposto dalla
Commissione  nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente decreto, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente
e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  subentrando  nelle
competenze  gia'  attribuite all'Autorita' di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149,
152,  154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successivamente  attribuite  al  Comitato  per  la vigilanza sull'uso
delle  risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, e'
soppresso.  La  denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza
sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione
"Comitato  per  la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque
presente.  ((  PERIODO  SOPPRESSO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135,
CONVERTITO  CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166)). Al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 161:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        "2.  La Commissione e' composta da cinque membri nominati con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  che  durano  in  carica tre anni, due dei quali designati
dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle province
autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con
il  medesimo  decreto,  scelti  tra persone di elevata qualificazione
giuridico-amministrativa  o tecnico-scientifica, nel settore pubblico
e  privato,  nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il
presidente   e'   scelto   nell'ambito   degli  esperti  con  elevata
qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata   in   vigore   della   presente  disposizione,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare procede, con
proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione,
in  modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di
cui  al  presente  comma.  Fino  alla  data  di entrata in vigore del
decreto   di  nomina  dei  nuovi  componenti,  lo  svolgimento  delle
attivita'  e' garantito dai componenti in carica alla data di entrata
in vigore della presente disposizione";
      2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso;
      3)  al  comma  6, nell'alinea, il primo periodo e' soppresso e,
nel  secondo  periodo,  le  parole:  "L'Osservatorio" sono sostituite
dalle seguenti: "La Commissione";
      4)  al comma 6-bis, le parole: "e dell'Osservatorio dei servizi
idrici" sono soppresse;
    b)  all'articolo  170,  comma  12,  le  parole:  "Sezione  per la
vigilanza  sulle  risorse  idriche"  sono  sostituite dalle seguenti:
"Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche".
  7.  Il  Programma di cui al comma 6 e' realizzato dalla Commissione
di  cui  al  medesimo  comma  con  il  supporto tecnico-scientifico e
operativo  dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando
dal  territorio  della  regione  Abruzzo.  Allo scopo, la Commissione
utilizza  ogni  informazione disponibile, ivi incluse quelle relative
alla  funzionalita'  dei  depuratori,  nonche'  allo  smaltimento dei
relativi  fanghi,  di  cui  all'articolo  101,  comma  8, del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.  Alla  copertura  degli oneri
connessi  alla  predisposizione  del  Programma  si provvede mediante
utilizzazione  dei  risparmi  derivanti  dalla riduzione a cinque dei
componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche  che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso
delle  risorse  idriche.  Le attivita' previste dal presente articolo
sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.