DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-2-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 (in G.U. 24/04/2009, n. 95).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2013)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-10-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
 
 
    Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori 
 
 
  1. Le forze  dell'ordine,  i  presidi  sanitari  e  le  istituzioni
pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato ((di cui  agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo  al  materiale
pornografico di cui all'articolo  600-quater.1,  600-quinquies,  601,
602,  609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies   o
612-bis  del  codice  penale,  introdotto  dall'articolo  7)),  hanno
l'obbligo di  fornire  alla  vittima  stessa  tutte  le  informazioni
relative  ai  centri  antiviolenza  presenti  sul  territorio  e,  in
particolare,  nella  zona  di  residenza  della  vittima.  Le   forze
dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono
a mettere in contatto la vittima con i centri  antiviolenza,  qualora
ne faccia espressamente richiesta. ((5)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 ottobre 2013, n. 119 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che le
misure di cui al comma  1  del  presente  articolo  trovano  altresi'
applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari
e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia  dei  reati
di cui agli articoli 581 e 582 del codice  penale  nell'ambito  della
violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.