DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5

((Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.))

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
               Distretti produttivi e reti di imprese 
 
  1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 2 le parole: ", ad eccezione delle  norme  inerenti  i  tributi
dovuti agli enti locali" sono soppresse. (21) 
  2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e  successive  modificazioni,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "a) fiscali: 
       1) le imprese appartenenti a distretti di  cui  al  comma  366
possono congiuntamente esercitare  l'opzione  per  la  tassazione  di
distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES; 
       2)  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  relative  alla  tassazione  di  gruppo  delle
imprese residenti; 
       3) tra i soggetti passivi dell'IRES di  cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono  compresi  i  distretti  di  cui  al  comma  366,  ove  sia
esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui  ai  commi  da
366 a 372; 
       4) il reddito imponibile del distretto comprende quello  delle
imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per  la
tassazione unitaria; 
       5) la determinazione del reddito unitario imponibile,  nonche'
dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene
operata su base concordataria per  almeno  un  triennio,  secondo  le
disposizioni che seguono; 
       6)  fermo  il  disposto  dei  numeri  da  1  a  5,  ed   anche
indipendentemente  dall'esercizio  dell'opzione  per  la   tassazione
distrettuale o unitaria, i distretti di  cui  al  comma  366  possono
concordare  in  via  preventiva  e  vincolante  con  l'Agenzia  delle
entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte
dirette di  competenza  delle  imprese  appartenenti  da  versare  in
ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia  ed  entita'
delle imprese stesse, alla loro attitudine alla  contribuzione  e  ad
altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva; 
       7) la  ripartizione  del  carico  tributario  tra  le  imprese
interessate e' rimessa al  distretto,  che  vi  provvede  in  base  a
criteri di trasparenza  e  parita'  di  trattamento,  sulla  base  di
principi di mutualita'; 
       8) non concorrono a  formare  la  base  imponibile  in  quanto
escluse le somme percepite o versate tra le imprese  appartenenti  al
distretto  in  contropartita  dei   vantaggi   fiscali   ricevuti   o
attribuiti; 
       9) i parametri oggettivi per la determinazione  delle  imposte
di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle  entrate,
previa consultazione delle categorie interessate  e  degli  organismi
rappresentativi dei distretti; 
       10) resta  fermo  l'assolvimento  degli  ordinari  obblighi  e
adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al  distretto
e l'applicazione delle disposizioni penali  tributarie;  in  caso  di
osservanza del concordato, i controlli  sono  eseguiti  unicamente  a
scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari
per la determinazione e l'aggiornamento  degli  elementi  di  cui  al
numero 6); 
       11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in  via
preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata
di almeno un triennio, il volume dei  tributi,  contributi  ed  altre
somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno; 
       12) la determinazione di  quanto  dovuto  e'  operata  tenendo
conto  della  attitudine  alla  contribuzione  delle   imprese,   con
l'obiettivo  di  stimolare  la  crescita  economica  e  sociale   dei
territori  interessati;  in  caso  di  opzione  per   la   tassazione
distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto  e'  determinato  in  cifra
unica annuale per il distretto nel suo complesso; 
       13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in
base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati,
previa consultazione delle categorie interessate  e  degli  organismi
rappresentativi dei distretti; 
       14)  la   ripartizione   del   carico   tributario   derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate  e'  rimessa
al distretto, che vi provvede in base  a  criteri  di  trasparenza  e
parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita'; 
       15) in caso di osservanza del  concordato,  i  controlli  sono
eseguiti  unicamente  a  scopo  di   monitoraggio,   prevenzione   ed
elaborazione dei dati  necessari  per  la  determinazione  di  quanto
dovuto in base al concordato; ". (21) 
  3. Al comma 3 dell'articolo 23 del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti    parole:    "anche     avvalendosi     delle     strutture
tecnico-organizzative dei consorzi di  sviluppo  industriale  di  cui
all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317". (21) 
  3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle
aziende che si impegnano a non delocalizzare al di  fuori  dei  Paesi
membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei  beni  per  i
quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto. 
  3-ter. L'efficacia delle disposizioni di  cui  al  comma  3-bis  e'
subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. 
  4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo 1,  commi  da
366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come  modificati
dal presente articolo, non  devono  derivare  oneri  superiori  a  10
milioni di euro per  l'anno  2009  e  50  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2010. (21) 
  4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni, possono  assumere  qualsiasi  forma,
quale quella della concessione  di  finanziamenti,  del  rilascio  di
garanzie, dell' assunzione di capitale di  rischio  o  di  debito,  e
possono essere realizzate anche a favore delle imprese per  finalita'
di sostegno dell'economia.  Le  predette  operazioni  possono  essere
effettuate in via  diretta  ovvero  attraverso  l'intermediazione  di
soggetti autorizzati all'esercizio del  credito  ad  eccezione  delle
operazioni  a  favore  delle  imprese  per  finalita'   di   sostegno
dell'economia,   che   possono   essere   effettuate   esclusivamente
attraverso l'intermediazione di  soggetti  autorizzati  all'esercizio
del credito nonche' attraverso la sottoscrizione di fondi  comuni  di
investimento gestiti da  una  societa'  di  gestione  collettiva  del
risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive  modificazioni,  il
cui oggetto sociale realizza uno  o  piu'  fini  istituzionali  della
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa.  Lo   Stato   e'   autorizzato   a
sottoscrivere, per l'anno 2010, fino  a  500.000  euro  di  quote  di
societa' di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni
di investimento mobiliare di  tipo  chiuso  riservati  a  investitori
qualificati  che  perseguano  tra  i  loro   obiettivi   quelli   del
rafforzamento  patrimoniale  e  dell'aggregazione  delle  imprese  di
minore dimensione. 
  4-ter. Con il contratto di rete  piu'  imprenditori  perseguono  lo
scopo di accrescere, individualmente e  collettivamente,  la  propria
capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a  tal
fine si obbligano, sulla base di  un  programma  comune  di  rete,  a
collaborare  in  forme   e   in   ambiti   predeterminati   attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi  informazioni
o  prestazioni  di  natura  industriale,   commerciale,   tecnica   o
tecnologica  ovvero  ancora  ad  esercitare  in  comune  una  o  piu'
attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto
puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune  e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in  nome  e  per
conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti
o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune
e il fondo patrimoniale non e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
salva la facolta'  di  acquisto  della  stessa  ai  sensi  del  comma
4-quater ultima parte. Se il contratto prevede  l'istituzione  di  un
fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a  svolgere
un'attivita', anche commerciale, con i terzi: 
    1) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221; 
    2)  al  fondo  patrimoniale  comune  si  applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni  di  cui  agli  articoli  2614  e  2615,
secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per  le  obbligazioni
contratte dall'organo comune in relazione al  programma  di  rete,  i
terzi possono far valere i  loro  diritti  esclusivamente  sul  fondo
comune; 
    3) qualora la rete di imprese abbia  acquisito  la  soggettivita'
giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla  chiusura
dell'esercizio  annuale  l'organo  comune   redige   una   situazione
patrimoniale, osservando,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
relative al bilancio di esercizio della societa'  per  azioni,  e  la
deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha
sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo  2615-bis,  terzo
comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti  pubblicitari  di
cui al comma 4-quater, il contratto  deve  essere  redatto  per  atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma degli articoli 24 o 25  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni,
da  ciascun  imprenditore  o  legale  rappresentante  delle   imprese
aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro  delle  imprese
attraverso il modello standard tipizzato  con  decreto  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 
      a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale  di
ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto  o  per
adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede  della  rete,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai
sensi della lettera c); 
      b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di
innalzamento  della  capacita'  competitiva  dei  partecipanti  e  le
modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento  verso
tali obiettivi; 
      c) la  definizione  di  un  programma  di  rete,  che  contenga
l'enunciazione dei  diritti  e  degli  obblighi  assunti  da  ciascun
partecipante; le modalita' di realizzazione  dello  scopo  comune  e,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo  patrimoniale  comune,
la misura e i criteri di  valutazione  dei  conferimenti  iniziali  e
degli eventuali contributi successivi  che  ciascun  partecipante  si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione  del  fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del  conferimento
puo' avvenire anche mediante  apporto  di  un  patrimonio  destinato,
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera  a),
del codice civile; 
      d) la durata del contratto, le modalita' di adesione  di  altri
imprenditori  e,  se  pattuite,  le  cause  facoltative  di   recesso
anticipato e le condizioni  per  l'esercizio  del  relativo  diritto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole  generali  di
legge in materia di scioglimento  totale  o  parziale  dei  contratti
plurilaterali con comunione di scopo; 
      e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta,
la ragione o la denominazione  sociale  del  soggetto  prescelto  per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto  o
di una o piu' parti o fasi  di  esso,  i  poteri  di  gestione  e  di
rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole  relative
alla sua eventuale sostituzione durante  la  vigenza  del  contratto.
L'organo comune agisce in  rappresentanza  della  rete,  quando  essa
acquista soggettivita' giuridica e, in assenza  della  soggettivita',
degli imprenditori,  anche  individuali,  partecipanti  al  contratto
salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure  di
programmazione negoziata  con  le  pubbliche  amministrazioni,  nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del  sistema  imprenditoriale  nei
processi  di  internazionalizzazione  e   di   innovazione   previsti
dall'ordinamento,   nonche'   all'utilizzazione   di   strumenti   di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o  di  cui  sia
adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza; 
      f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei  partecipanti
su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando
e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti
a tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita'  a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle  modalita'
di assunzione delle decisioni di  modifica  del  programma  medesimo.
(17) 
  4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)  del  comma
4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni  sono
adottate con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 
  4-ter.2. Nelle forme previste dal comma  4-ter.1  si  procede  alla
ricognizione  di  interventi  agevolativi  previsti   dalle   vigenti
disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di  rete,
interessate dalle procedure  di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),
secondo  periodo.  Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
procedure di rispettivo interesse . 
  4-quater. Il contratto di  rete  e'  soggetto  a  iscrizione  nella
sezione del registro delle imprese presso  cui  e'  iscritto  ciascun
partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando
e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte  a  carico  di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche
al contratto di rete, sono redatte e depositate per  l'iscrizione,  a
cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la  sezione
del registro delle imprese presso cui e' iscritta la stessa  impresa.
L'ufficio del registro  delle  imprese  provvede  alla  comunicazione
della avvenuta iscrizione delle modifiche al  contratto  di  rete,  a
tutti gli altri uffici del registro delle  imprese  presso  cui  sono
iscritte le  altre  partecipanti,  che  provvederanno  alle  relative
annotazioni d'ufficio della modifica; se e' prevista la  costituzione
del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione ordinaria del
registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita  la  sua
sede; con l'iscrizione nella sezione  ordinaria  del  registro  delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sua  sede  la  rete
acquista soggettivita' giuridica.  Per  acquistare  la  soggettivita'
giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o  per
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.
(18) 
  4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b),  c)
e  d)  ,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266   e   successive
modificazioni , previa  autorizzazione  rilasciata  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi  dalla  relativa
richiesta. 
  ((4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi di  foresta
nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti  di
imprese nel settore forestale, al fine di  valorizzare  le  superfici
pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonche'  per  la
conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai
boschi. 
  4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1
sono stipulati tra due o piu' soggetti, singoli o associati,  di  cui
almeno la meta' deve essere titolare del diritto di proprieta'  o  di
un  altro  diritto  reale  o   personale   di   godimento   su   beni
agro-silvo-pastorali o almeno un contraente  deve  rappresentare,  in
forma consortile o associativa o ad altro titolo,  soggetti  titolari
dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o personale  di
godimento su beni agro-silvo-pastorali. 
  4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo  scopo  di  valorizzare
superfici  private  e  pubbliche  a  vocazione   agro-silvo-pastorale
nonche' di assicurare la conservazione  e  l'erogazione  dei  servizi
ecosistemici,  nel  rispetto  della  biodiversita'  e  dei   paesaggi
forestali, possono: 
    a) individuare e mettere in atto le migliori  soluzioni  tecniche
ed economiche in funzione degli obiettivi  condivisi  e  sottoscritti
dai contraenti con gli accordi medesimi; 
    b)  promuovere  la  gestione  associata   e   sostenibile   delle
proprieta'  agro-silvo-pastorali  per  il   recupero   funzionale   e
produttivo delle proprieta' fondiarie pubbliche e private, singole  e
associate, nonche' dei terreni di cui alle lettere g) e h) del  comma
2 dell'articolo 3 del testo unico in materia  di  foreste  e  filiere
forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
    c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla  riduzione
dei  rischi  naturali,  del  rischio  idrogeologico  e  di   incendio
boschivo; 
    d) prevedere la realizzazione di interventi e di  progetti  volti
allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e
socio-culturale dei contesti in cui operano; 
    e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree  interne
sia in qualita' di proprietari o di titolari di altri diritti reali o
personali sulle superfici agro-silvo-pastorali  sia  in  qualita'  di
esercenti attivita' di gestione forestale e di carattere  ambientale,
educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i
soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo
le disposizioni del comma 4-quater. 
  4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi  4-quinquies.1
e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti  di
impresa  agricole.  Le  regioni  promuovono  ogni  idonea  iniziativa
finalizzata alla loro diffusione e attuazione)). 
  4-sexies. Per gli anni 2020 e  2021,  il  contratto  di  rete  puo'
essere  stipulato  per  favorire  il  mantenimento  dei  livelli   di
occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi  economiche  in
seguito a situazioni di crisi o stati  di  emergenza  dichiarati  con
provvedimento delle autorita' competenti. Rientrano tra le  finalita'
perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti  alla
rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento
di persone che hanno  perso  il  posto  di  lavoro  per  chiusura  di
attivita' o per crisi di  impresa,  nonche'  l'assunzione  di  figure
professio-nali necessarie a rilanciare le attivita' produttive  nella
fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso
agli  istituti  del  distacco  e  della  codatorialita',   ai   sensi
dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso  le
aziende partecipanti alla rete. 
  4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali  e
assicurativi  connessi  al  rapporto  di  lavoro,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definite le modalita' operative per procedere alle
comunicazioni  da  parte  dell'impresa  referente   individuata   dal
contratto di  rete  di  cui  al  comma  4-sexies  necessarie  a  dare
attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30,  comma  4-ter,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  4-octies.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicita' di  cui
al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal  comma  4-ter,  il
contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve  essere  sottoscritto
dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  con  l'
assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori  di  lavoro
rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio  nazionale
dell' economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n.
936, che siano espressione di interessi generali di una pluralita' di
categorie e di territori. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 45,  comma  3)  che
"Al contratto di  rete  di  cui  all'articolo  3,  comma  4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le  disposizioni
di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 36, comma 5) che
"Ai fini degli adempimenti pubblicitari  di  cui  al  comma  4-quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  e  successive
modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo puo'  essere
sottoscritto  dalle  parti   con   l'assistenza   di   una   o   piu'
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello  nazionale,  che  hanno  partecipato  alla  redazione  finale
dell'accordo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
583, lettera  c))  che  a  partire  dall'anno  d'imposta  2014,  sono
abrogati le agevolazioni fiscali e  i  crediti  di  imposta,  con  la
conseguente  cancellazione  dei  relativi  stanziamenti  iscritti  in
bilancio, di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.