DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 42 
                          (Reti di imprese) 
 
  1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)). 
  2.  Alle  imprese  appartenenti  ad  una  delle  reti  di   imprese
riconosciute ((ai sensi dei  commi  successivi))  competono  vantaggi
fiscali, amministrativi e  finanziari,  nonche'  la  possibilita'  di
stipulare convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti  con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  emanato   ai   sensi
dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
((2-bis. Il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e' sostituito dal seguente: 
  "4-ter. Con il contratto di rete piu'  imprenditori  perseguono  lo
scopo di accrescere, individualmente e  collettivamente,  la  propria
capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a  tal
fine si obbligano, sulla base di  un  programma  comune  di  rete,  a
collaborare  in  forme   e   in   ambiti   predeterminati   attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi  informazioni
o  prestazioni  di  natura  industriale,   commerciale,   tecnica   o
tecnologica  ovvero  ancora  ad  esercitare  in  comune  una  o  piu'
attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto
puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune  e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in  nome  e  per
conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti
o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al
comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico  o
per scrittura privata autenticata e deve indicare: 
    a) il nome, la ditta, la ragione o la  denominazione  sociale  di
ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto  o  per
adesione successiva; 
    b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione  e  di
innalzamento  della  capacita'  competitiva  dei  partecipanti  e  le
modalita' concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento  verso
tali obiettivi; 
    c)  la  definizione  di  un  programma  di  rete,  che   contenga
l'enunciazione dei  diritti  e  degli  obblighi  assunti  da  ciascun
partecipante, le modalita' di realizzazione  dello  scopo  comune  e,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo  patrimoniale  comune,
la misura e i criteri di  valutazione  dei  conferimenti  iniziali  e
degli eventuali contributi successivi  che  ciascun  partecipante  si
obbliga a versare al fondo nonche' le regole di  gestione  del  fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del  conferimento
puo' avvenire anche  mediante  apporto  di  un  patrimonio  destinato
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera  a),
del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito  ai  sensi
della presente  lettera  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile; 
    d) la durata del contratto, le modalita'  di  adesione  di  altri
imprenditori  e,  se  pattuite,  le  cause  facoltative  di   recesso
anticipato e le condizioni  per  l'esercizio  del  relativo  diritto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole  generali  di
legge in materia di scioglimento  totale  o  parziale  dei  contratti
plurilaterali con comunione di scopo; 
    e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,  la  ditta,
la ragione o la denominazione  sociale  del  soggetto  prescelto  per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto  o
di una o piu' parti o fasi  di  esso,  i  poteri  di  gestione  e  di
rappresentanza conferiti  a  tale  soggetto  come  mandatario  comune
nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la
vigenza del  contratto.  Salvo  che  sia  diversamente  disposto  nel
contratto,   l'organo   comune   agisce   in   rappresentanza   degli
imprenditori, anche individuali,  partecipanti  al  contratto,  nelle
procedure   di   programmazione   negoziata    con    le    pubbliche
amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi  di  garanzia
per l'accesso al credito e  in  quelle  inerenti  allo  sviluppo  del
sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione  e  di
innovazione previsti dall'ordinamento  nonche'  all'utilizzazione  di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita'  o
di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza; 
    f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su
ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e'
stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti  a
tale organo, nonche', se il contratto prevede  la  modificabilita'  a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle  modalita'
di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo". 
  2-ter. Il comma  4-quater  dell'articolo  3  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' sostituito dal seguente: 
  "4-quater. Il contratto di rete  e'  soggetto  a  iscrizione  nella
sezione del registro delle imprese presso  cui  e'  iscritto  ciascun
partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando
e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte  a  carico  di
tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari". 
  2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2012,
una quota degli utili  dell'esercizio  destinati  dalle  imprese  che
sottoscrivono  o  aderiscono  a  un  contratto  di  rete   ai   sensi
dell'articolo  3,  commi  4-ter  e  seguenti,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio  destinato  all'affare  per  realizzare  entro
l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune
di  rete,  preventivamente  asseverato   da   organismi   espressione
dell'associazionismo imprenditoriale muniti  dei  requisiti  previsti
con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  ovvero,  in
via sussidiaria, da organismi pubblici individuati  con  il  medesimo
decreto,  se  accantonati  ad  apposita  riserva,   concorrono   alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio  ovvero  in
cui viene meno l'adesione al contratto di  rete.  L'asseverazione  e'
rilasciata previo riscontro  della  sussistenza  nel  caso  specifico
degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi  requisiti
di partecipazione in capo alle imprese  che  lo  hanno  sottoscritto.
L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al  titolo  IV
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, vigila  sui  contratti  di  rete  e  sulla  realizzazione  degli
investimenti che hanno dato  accesso  all'agevolazione,  revocando  i
benefici  indebitamente  fruiti.  L'importo  che  non  concorre  alla
formazione del reddito d'impresa  non  puo',  comunque,  superare  il
limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al  fondo  patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all'affare  trovano  espressione  in
bilancio  in  una  corrispondente  riserva,   di   cui   viene   data
informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione
degli investimenti previsti dal programma comune di rete. 
  2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma  2-quater  puo'  essere
fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno  2011
e di 14 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2012  e  2013,
esclusivamente in sede di versamento  del  saldo  delle  imposte  sui
redditi dovute per il periodo di imposta relativo  all'esercizio  cui
si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o  al
patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo
l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo  come  imposta
del periodo precedente quella che si  sarebbe  applicata  in  assenza
delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante  dal
presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011
mediante  utilizzo  di  quota  delle   maggiori   entrate   derivanti
dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a  14
milioni di euro per l'anno 2013  mediante  utilizzo  di  quota  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti,
e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente
riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2-sexies.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   delle
entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione di  cui
al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
complessivo previsto dal comma 2-quinquies. 
  2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater  e'  subordinata
all'autorizzazione  della  Commissione  europea,  con  le   procedure
previste  dall'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea)).