DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-5-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 (in G.U. 25/07/2008, n.173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2018)
Testo in vigore dal: 5-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 7-bis 
      Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio 
 
  1. Per specifiche ed  eccezionali  esigenze  di  prevenzione  della
criminalita', ove risulti  opportuno  un  accresciuto  controllo  del
territorio, puo'  essere  autorizzato  un  piano  di  impiego  di  un
contingente di personale militare  appartenente  alle  Forze  armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o  comunque
volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i
compiti da svolgere. Detto personale  e'  posto  a  disposizione  dei
prefetti delle province comprendenti aree  metropolitane  e  comunque
aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121, per servizi di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
sensibili, nonche'  di  perlustrazione  e  pattuglia  in  concorso  e
congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il   piano   puo'   essere
autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile  per  una  volta,
per un contingente non superiore a 3.000 unita'. (3) (4) (5) (6)  (7)
(8) (9) (11) (12) 
  1-bis. Ai fini e con le medesime modalita' di cui al comma 1, nelle
aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di
emergenza criminale, un piu' efficace  controllo  del  territorio  e'
autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego  di  un  contingente
non superiore a 500 militari delle Forze armate. 
  2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di  cui  ai
commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato  nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato
maggiore  della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri.  Il  Ministro  dell'interno  riferisce   in
proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
  3. Nell'esecuzione dei servizi di cui  al  comma  l,  il  personale
delle Forze armate non appartenente all'Arma dei  carabinieri  agisce
con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla
identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e
mezzi di trasporto a norma dell'articolo  4  della  legge  22  maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che
possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o  la  sicurezza
dei  luoghi  vigilati,  con  esclusione  delle  funzioni  di  polizia
giudiziaria.  Ai  fini  di  identificazione,   per   completare   gli
accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria,
il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso
i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei
carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le
disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  1,  1-bis  e  2,
stabiliti entro il limite di  spesa  di  31,2  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni  2008  e  2009,  comprendenti  le  spese  per  il
trasferimento  e  l'impiego  del  personale  e   dei   mezzi   e   la
corresponsione  dei  compensi   per   lavoro   straordinario   e   di
un'indennita' onnicomprensiva determinata ai sensi  dell'articolo  20
della legge 26 marzo 2001,  n.  128,  e  comunque  non  superiore  al
trattamento economico accessorio previsto per le  Forze  di  polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2008-2010, nell'ambito del  programma  "Fondi  di  riserva  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,  allo  scopo
parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno  2008
e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo  al
Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni  di  euro
per  l'anno  2008  e  a  8  milioni  di   euro   per   l'anno   2009,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di  euro  per  l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                                                     (13) (14) ((15)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con l'art. 24, comma 74) che  "Al
fine di assicurare la prosecuzione del concorso  delle  Forze  armate
nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano
di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'  essere  prorogato  per  due
ulteriori semestri per un contingente di  militari  incrementato  con
ulteriori  1.250  unita',  interamente   destinate   a   servizi   di
perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di
polizia". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 55, comma  3)  che
"Al fine di  assicurare  la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a  decorrere  dal  4  agosto  2010,  il  piano  di  impiego  di   cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2010.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che  "Al
fine  di  assicurare  la  prosecuzione  degli   interventi   di   cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a  decorrere  dal  1°  luglio  2011,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2011". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 23, comma 7)  che  "Al
fine  di  assicurare  la  prosecuzione  degli   interventi   di   cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2013". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
264) che "Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di
cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2014". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 4, comma 6)
che "Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche'  di  quelli  previsti   dall'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal  1°
gennaio 2015, anche  in  relazione  alle  straordinarie  esigenze  di
sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano
di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma  1,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008,  n.  125,  limitatamente  ai  servizi  di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere  prorogato,  per
un contingente non superiore a 3.000 unita' e comunque  nel  rispetto
del limite complessivo della spesa  autorizzata,  fino  al  31  marzo
2015". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Al
fine di consentire un maggiore impiego di personale  delle  forze  di
polizia per il contrasto della criminalita' e la  prosecuzione  degli
interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75,  del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, nonche'  di  quelli  previsti  dall'articolo  3,
comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in  relazione
alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla  realizzazione
dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo  7-bis,  comma
1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23  maggio  2008,   n.   92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,
limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi  sensibili,
puo'  essere  prorogato  fino  al  30  giugno  2015,  e  il  relativo
contingente pari a 3.000 unita' e' incrementato di 1.800  unita',  in
relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto  del
terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma  2,
del  decreto-legge  n.  136   del   2013,   il   piano   di   impiego
dell'originario  contingente  di  3.000   unita'   e'   ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente  a  un  contingente
non inferiore a 200 unita'.  A  decorrere  dal  30  giugno  2015,  il
predetto contingente puo' essere  incrementato  fino  a  300  unita',
compatibilmente con le complessive esigenze  nazionali  di  ordine  e
sicurezza pubblica". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43, come modificato dal D.L. 19 giugno 2015, n.
78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n.  125,  ha
disposto (con l'art. 5, comma  1)  che  "Al  fine  di  consentire  un
maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto
della  criminalita'  e  la  prosecuzione  degli  interventi  di   cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche'  di  quelli  previsti   dall'articolo   3,   comma   2,   del
decreto-legge   10   dicembre   2013,   n.   136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in  relazione
alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla  realizzazione
dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo  7-bis,  comma
1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23  maggio  2008,   n.   92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,
limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi  sensibili,
puo'  essere  prorogato  fino  al  30  giugno  2015,  e  il  relativo
contingente pari a 3.000 unita' e' incrementato di 1.800  unita',  in
relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto  del
terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma  2,
del  decreto-legge  n.  136   del   2013,   il   piano   di   impiego
dell'originario  contingente  di  3.000   unita'   e'   ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente  a  un  contingente
non inferiore a 200 unita'.  A  decorrere  dal  30  giugno  2015,  il
predetto contingente puo' essere  incrementato  fino  a  300  unita',
compatibilmente con le complessive esigenze  nazionali  di  ordine  e
sicurezza pubblica". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 377 della L.
11 dicembre 2016, n. 232 che a sua volta modifica l'art. 24, commi 74
e 75 del D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla
L. 3 agosto 2009, n. 102, ha conseguentemente  disposto  (con  l'art.
46-novies, comma 1) che "Al  fine  di  rafforzare  i  dispositivi  di
sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette  maggiori
Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle  Forze
armate di cui all'articolo 1, comma  377,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e' incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio  2017,
di 2.900 unita'". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  L'Ordinanza 29 agosto 2017 (in G.U. 1/9/2017, n. 204)  ha  disposto
(con l'art. 10, comma 1) che "Al fine di assicurare il presidio delle
zone rosse individuate nei  comuni  di  Casamicciola  Terme  e  Lacco
Ameno, nelle forme definite dal competente Comitato  provinciale  per
l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  il  contingente  di  personale
militare di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 23  maggio  2008  n.
92, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.
125, ai sensi dell'art. 1 comma 377 della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, e'  integrato  di  46  unita'  per  la  durata  dello  stato  di
emergenza". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  L'Ordinanza 7 settembre  2018  (in  G.U.  19/09/2018,  n.  218)  ha
disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  "Al  fine  di  assicurare  il
presidio anti-sciacallaggio nella zona rossa e nelle  aree  di  varco
nella citta' di Genova, il contingente di personale militare  di  cui
all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  23  maggio   2008   n.   92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai
sensi dell'articolo 1, comma 377, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, e' integrato di 115  unita',  per  la  durata  di  tre  mesi,  a
decorrere dal 1° ottobre 2018. All'impiego del  predetto  contingente
straordinario si provvede secondo le disposizioni all'uopo vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  L'Ordinanza 15 novembre  2018  (in  G.U.  20/11/2018,  n.  270)  ha
disposto (con l'art. 8, comma  1)  che  "Al  fine  di  assicurare  il
presidio  anti-sciacallaggio  nel  territorio  della  Regione  Veneto
colpito dagli eventi di cui in premessa, il contingente di  personale
militare di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio  2008,
n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.
125, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge 11  dicembre  2016,
n. 232, e' integrato di trentasei unita', per la  durata  di  novanta
giorni, a decorrere dal 27 ottobre  2018.  All'impiego  del  predetto
contingente  straordinario  si  provvede  secondo   le   disposizioni
all'uopo  vigenti,  nonche'  secondo  le   direttive   dei   Prefetti
interessati".