DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 41-bis 
                              Editoria 
 
  1. All'articolo  20  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
comma 3-ter e' sostituito dal seguente: 
"3-ter.  Il  requisito  della  rappresentanza  parlamentare  indicato
dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
e' richiesto per  le  imprese  e  per  le  testate  di  quotidiani  o
periodici che risultano  essere  giornali  od  organi  di  partiti  o
movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005  abbiano  gia'
maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo  3,  comma  10,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni". 
  2. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al quarto comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  "Le
   azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere  intestate
   a  societa'  per  azioni,  in   accomandita   per   azioni   o   a
   responsabilita' limitata, purche' la partecipazione  di  controllo
   di dette societa' sia intestata a persone  fisiche  o  a  societa'
   direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche"; 
b) il  sesto  comma  e'  sostituito   dal   seguente:   "Qualora   la
   partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a
   societa' fiduciarie,  il  requisito  ivi  previsto  del  controllo
   diretto o  indiretto  da  parte  di  persone  fisiche  si  intende
   riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari
   delle azioni o quote medesime. In tal caso la societa'  fiduciaria
   e'  tenuta,  ai  fini  del  presente  articolo,  a  comunicare   i
   nominativi dei fiducianti  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
   comunicazioni ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma  6,
   lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249". 
  3. All'articolo 44  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
"1-bis.   Fermi   restando   gli   stanziamenti   complessivi,    che
costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono
destinate prioritariamente ai contributi diretti e,  per  le  residue
disponibilita', alle altre tipologie di agevolazioni,  da  ricondurre
nel limite delle stesse disponibilita'. 
1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso  alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti  per
materia e per i profili di carattere finanziario". 
  4. All'attuazione dei commi da 1 a 3  si  provvede  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. All'articolo 37, comma 1, alinea, della legge 5 agosto 1981,  n.
416, e successive modificazioni, le parole: ", con  l'esclusione  dei
giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici,"
sono soppresse. 
  6. All'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981,
n. 416, dopo  le  parole:  "giornali  quotidiani"  sono  inserite  le
seguenti: ", di giornali periodici". 
  7. Per il sostegno  degli  oneri  derivanti  dalle  prestazioni  di
vecchiaia anticipate per  i  giornalisti  dipendenti  da  aziende  in
ristrutturazione o  riorganizzazione  per  crisi  aziendale,  di  cui
all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981,  n.  416,  in  aggiunta  a
quanto previsto dall'articolo  19,  commi  18-ter  e  18-quater,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione,  in   maniera   lineare,   degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di  spesa
come determinate dalla tabella C della legge  22  dicembre  2008,  n.
203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere  dal  2009.
Qualora  i   datori   di   lavoro   interessati   dai   processi   di
ristrutturazione o riorganizzazione in presenza  di  crisi  aziendali
presentino piani comportanti complessivamente un numero di unita'  da
ammettere  al  beneficio  con  effetti  finanziari   complessivamente
superiori all'importo massimo  di  20  milioni  di  euro  annui  fino
all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di  euro
nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro
nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018,  23  milioni  di
euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2020, con decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, e' introdotto, su proposta  delle  organizzazioni  sindacali
datoriali, a carico dei datori di lavoro del  settore  uno  specifico
contributo aggiuntivo da versare all'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani  (INPGI)  per  il  finanziamento  dell'onere
eccedentario. ((24)) 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
226) che "Sono conseguentemente aumentati i limiti di  spesa  di  cui
all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.
14".