DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
                Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n.
67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007. 
  2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono  rideterminati  i
contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250. 
  3.  La  dotazione  relativa  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'  ridotta  di
39 milioni di euro per l'anno 2006. 
  3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge  7
agosto 1990, n. 250, e  successive  modificazioni,  le  parole:  "Gli
stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A  decorrere  dal
1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11". 
  3-ter. Il  requisito  della  rappresentanza  parlamentare  indicato
dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non
e' richiesto per  le  imprese  e  per  le  testate  di  quotidiani  o
periodici che risultano  essere  giornali  od  organi  di  partiti  o
movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005  abbiano  gia'
maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo  3,  comma  10,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive  modificazioni.  (24)
((25)) 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
61) che "L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, si intendono riferiti alle imprese e  testate  ivi  indicate  in
possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma 
giuridica." 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 23 dicembre  2009,  n.  191,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2009, n. 194,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  26
febbraio 2010, n. 25, ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma  61)  che
"L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  e
il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si
intendono riferiti alle imprese e testate ivi  indicate  in  possesso
dei requisiti richiesti anche se abbiano  mutato  forma  giuridica  o
vengano editate da altre societa' comunque costituite".