DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 14-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 54 
              Accelerazione del processo amministrativo 
 
  1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205,  le
parole "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni". 
  2. La domanda  di  equa  riparazione  non  e'  proponibile  se  nel
giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si  assume  essersi
verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della  legge
24 marzo 2001, n. 89, non e' stata presentata l'istanza  di  prelievo
di  cui  all'articolo  71,  comma  2,   del   codice   del   processo
amministrativo, ne'  con  riguardo  al  periodo  anteriore  alla  sua
presentazione". (85) ((108)) 
  3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: ": le prime tre  con
funzioni consultive e le altre  con  funzioni  giurisdizionali"  sono
sostituite dalle parole: "con funzioni consultive o  giurisdizionali,
oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo  17,  comma  28,
della legge 15 maggio 1997, n. 127"; 
    b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il  seguente:
"Il Presidente del Consiglio di  Stato,  con  proprio  provvedimento,
all'inizio  di  ogni  anno,  sentito  il  Consiglio  di   Presidenza,
individua  le  sezioni  che  svolgono  funzioni   giurisdizionali   e
consultive, determina  le  rispettive  materie  di  competenza  e  la
composizione, nonche' la  composizione  della  Adunanza  Plenaria  ai
sensi dell'articolo 5, primo comma."; 
    c) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104; 
    d) LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
 
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AGGIORNAMENTO (85) 
  La L. 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dalla  L.  28  dicembre
2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-ter) che "Il comma 2
dell'articolo  54  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  si  applica  solo  nei  processi
amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i  termini  di
cui all'articolo 2, comma 2-bis". 
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AGGIORNAMENTO (108) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 6 marzo 2019, n.
34  (in  G.U.   1ª   s.s.   13/03/2019,   n.   11),   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   54,   comma   2,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato dall'art. 3, comma 23,  dell'Allegato  4  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44  della
legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
riordino del processo amministrativo) e dall'art. 1, comma 3, lettera
a), numero 6, del  decreto  legislativo  15  novembre  2011,  n.  195
(Disposizioni correttive ed  integrative  al  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, recante codice  del  processo  amministrativo  a
norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69)".