DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 28-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 38 
                        Impresa in un giorno 
 
  1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica  privata
di cui all'articolo  41  della  Costituzione,  l'avvio  di  attivita'
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di  legge,
e' tutelato sin dalla presentazione  della  dichiarazione  di  inizio
attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 
  2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p)  e
r),  della  Costituzione,  le  disposizioni  del  presente   articolo
introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico
e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per  assicurare,
nel rispetto delle liberta' fondamentali, l'efficienza  del  mercato,
la libera  concorrenza  e  i  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono  adempimento  della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12
dicembre  2006,  ai  sensi  dell'articolo  117,  primo  comma,  della
Costituzione. 
  3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa  ,
di concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e  al  riordino  della
disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive  di  cui
al regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  20
ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli  articoli
19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: 
    a) attuazione del principio secondo cui,  salvo  quanto  previsto
per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo  9  del
decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  lo  sportello  unico  costituisce
l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a  tutte  le
vicende amministrative riguardanti  la  sua  attivita'  produttiva  e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte
le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241; 
    a-bis)  viene  assicurato,  anche  attraverso   apposite   misure
telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'   relative   alla
costituzione   dell'impresa   di   cui   alla   comunicazione   unica
disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla  lettera  a)
del presente comma; 
    b) le disposizioni si  applicano  sia  per  l'espletamento  delle
procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui  alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12
dicembre 2006, sia per la realizzazione e  la  modifica  di  impianti
produttivi di beni e servizi; 
    c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti  dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e
la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di  impresa  puo'  essere
affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per  le  imprese").
In caso di istruttoria con  esito  positivo,  tali  soggetti  privati
rilasciano una dichiarazione di conformita'  che  costituisce  titolo
autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita'. Qualora si  tratti  di
procedimenti  che  comportino  attivita'   discrezionale   da   parte
dell'Amministrazione,  i  soggetti   privati   accreditati   svolgono
unicamente  attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a  supporto   dello
sportello unico; 
    d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il
cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera  a)
esercitano le funzioni relative  allo  sportello  unico,  delegandole
alle camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  le
quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che  assume  la
denominazione di "impresainungiorno", prevedendo  forme  di  gestione
congiunta con l'ANCI; 
    e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente  nei
casi in cui sia sufficiente la presentazione della  dichiarazione  di
inizio attivita' allo sportello unico; 
    f) lo sportello  unico,  al  momento  della  presentazione  della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la
realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso  di
dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo autorizzatorio.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127)); 
    g)  per  i  progetti   di   impianto   produttivo   eventualmente
contrastanti  con  le  previsioni  degli  strumenti  urbanistici,  e'
previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione
di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione  della  conferenza
di servizi per la conclusione certa del procedimento; 
    h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto
il termine previsto per le  altre  amministrazioni  per  pronunciarsi
sulle questioni  di  loro  competenza,  l'amministrazione  procedente
conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal  loro  avviso;
in tal caso, salvo  il  caso  di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato  a  rispondere
degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli  avvisi
medesimi. 
  3-bis. Per i comuni che,  entro  la  data  del  30  settembre  2011
prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,  non  hanno
provveduto  ad  accreditare  lo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive ovvero a fornire  alla  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura  competente  per  territorio  gli  elementi
necessari  ai  fini   dell'avvalimento   della   stessa,   ai   sensi
dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il  prefetto
invia  entro  trenta  giorni  una  diffida  e,  sentita  la   regione
competente, nomina un commissario ad acta, scelto in  relazione  alle
specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle  regioni  o
delle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari  ad
assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro  per
la semplificazione normativa, sentito il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure
che risultino indispensabili per attuare, sul  territorio  nazionale,
lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua  attuazione,
la  continuita'  della  funzione  amministrativa,  anche   attraverso
parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina. 
  3-ter. In ogni caso, al fine  di  garantire  lo  svolgimento  delle
funzioni affidate agli sportelli unici per le attivita' produttive, i
comuni adottano le misure  organizzative  e  tecniche  che  risultino
necessarie. 
  4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dello sviluppo  economico  e  del  Ministro  per  la  semplificazione
normativa  ,  di  concerto  con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, , e previo parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i  requisiti
e le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma
3,  lettera  c),  e  le  forme  di  vigilanza  sui  soggetti  stessi,
eventualmente anche demandando tali  funzioni  al  sistema  camerale,
nonche' le modalita' per la divulgazione,  anche  informatica,  delle
tipologie   di   autorizzazione   per   le   quali   e'   sufficiente
l'attestazione dei  soggetti  privati  accreditati,  secondo  criteri
omogenei sul territorio  nazionale  e  tenendo  conto  delle  diverse
discipline regionali. 
  5. Il Comitato per la semplificazione di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 predispone un piano di formazione dei
dipendenti  pubblici,  con  la  eventuale  partecipazione  anche   di
esponenti  del  sistema  produttivo,  che  miri  a   diffondere   sul
territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche  di
assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
comma 1  attraverso  gli  strumenti  di  semplificazione  di  cui  al
presente articolo. 
  6. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.