DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007, n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (in SO n. 249, relativo alla G.U. 30/11/2007, n. 279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 46-bis.
    Disposizioni in materia di concorrenza e qualita' dei servizi
         essenziali nel settore della distribuzione del gas

  1.  Al  fine  di  garantire  al  settore della distribuzione di gas
naturale  maggiore  concorrenza  e  livelli  minimi  di  qualita' dei
servizi  essenziali,  i  Ministri  dello sviluppo economico e per gli
affari  regionali  e  le  autonomie  locali,  sentita  la  Conferenza
unificata  e  su  parere  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto i criteri di gara e di
valutazione   dell'offerta   per   l'affidamento   del   servizio  di
distribuzione  di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  tenendo  conto  in  maniera
adeguata,  oltre  che  delle  condizioni  economiche  offerte,  e  in
particolare  di  quelle  a  vantaggio dei consumatori, degli standard
qualitativi  e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e
di sviluppo delle reti e degli impianti.
  2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e
le   autonomie  locali,  su  proposta  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli
ambiti   territoriali  minimi  per  lo  svolgimento  delle  gare  per
l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione del gas, a partire da
quelli  tariffari,  secondo  l'identificazione  di bacini ottimali di
utenza,  in  base  a  criteri  di efficienza e riduzione dei costi, e
determinano  misure per l'incentivazione delle relative operazioni di
aggregazione.
  ((3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al
comma  2,  la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di
gas  e'  bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni
dall'individuazione   del  relativo  ambito  territoriale,  che  deve
avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.))
  4.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2008, i comuni interessati dalle
((nuove gare)) di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle
concessioni  di  distribuzione,  solo  ove  minore  e ((fino al nuovo
affidamento))  ,  fino  al  10  per  cento  del vincolo sui ricavi di
distribuzione  di  cui  alla  delibera  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas  n.  237  del  28 dicembre 2000, pubblicata nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 4 del 5 gennaio
2001,  e  successive  modificazioni,  destinando  prioritariamente le
risorse  aggiuntive  all'attivazione di meccanismi di tutela relativi
ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti.
  ((4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma
1  del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui
all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164,  anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater,
del  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono
estese a tutti i servizi pubblici locali a rete.))