DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n.195 relativo alla G.U. 02/12/2005, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
Testo in vigore dal: 7-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in  materia  di  invalidita'
civile e certificazione  di  regolarita'  contributiva  ai  fini  dei
                      finanziamenti comunitari 
 
  1.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   (I.N.P.S.)
subentra  nell'esercizio  delle  funzioni  residuate  allo  Stato  in
materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap
e disabilita', gia' di competenza del Ministero dell'economia e delle
finanze. Resta ferma la partecipazione nelle commissioni  mediche  di
verifica dei  medici  nominati  in  rappresentanza  dell'Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi
e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. 
  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, e' stabilita la data di effettivo esercizio  da
parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono  individuate  le
risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire. 
  3. Il personale  trasferito  ai  sensi  del  comma  2  conserva  il
trattamento giuridico ed economico in godimento fino al  rinnovo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del  comparto
degli enti pubblici non economici, in  cui  il  personale  trasferito
dovra' confluire. A seguito  del  trasferimento  del  personale  sono
ridotte  in  maniera  corrispondente  le  dotazioni   organiche   del
Ministero dell'economia e delle finanze e le  relative  risorse  sono
trasferite all'I.N.P.S. 
  4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2,  resta
fermo, in materia processuale,  quanto  stabilito  dall'articolo  42,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la  data
di entrata in vigore del presente decreto  e  la  data  di  effettivo
esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa
in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  assunta,
ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato  decreto-legge
n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da  avvocati  dipendenti
dall'I.N.P.S. 
  6.  A  decorrere  dalla  data  di  effettivo  esercizio  da   parte
dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite  gli  atti  introduttivi  dei
procedimenti  giurisdizionali  in  materia  di  invalidita'   civile,
cecita' civile, sordomutismo,  handicap  e  disabilita',  nonche'  le
sentenze ed ogni provvedimento reso in detti  giudizi  devono  essere
notificati all'I.N.P.S. La notifica  va  effettuata  presso  le  sedi
provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui  al
presente  comma  l'I.N.P.S.,  ((con  esclusione   del   giudizio   di
cassazione)),  e'  rappresentato  e  difeso  direttamente  da  propri
dipendenti. 
  6-bis.Nei   procedimenti   giurisdizionali   civili   relativi    a
prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui
il giudice nomini un  consulente  tecnico  d'ufficio,  alle  indagini
assiste un medico legale  dell'ente,  su  richiesta,  del  consulente
nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro  15  giorni
antecedenti  l'inizio  delle  operazioni  peritali,  anche   in   via
telematica,  apposita   comunicazione   al   direttore   della   sede
provinciale dell'INPS competente o a  suo  delegato.  Alla  relazione
peritale e' allegato, a pena di nullita', il  riscontro  di  ricevuta
della predetta comunicazione. L'eccezione di nullita'  e'  rilevabile
anche  d'ufficio  dal  giudice.  Il  medico   legale   dell'ente   e'
autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma
primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile.  Al  predetto
componente  competono  le  facolta'  indicate   nel   secondo   comma
dell'articolo 194 del codice di  procedura  civile.  Nell'ipotesi  di
sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal  1°
aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze  o
del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese  legali,  di
consulenza tecnica o del beneficio  assistenziale  provvede  comunque
l'INPS. 
  7. Per accedere ai  benefici  ed  alle  sovvenzioni  comunitari  le
imprese di tutti i settori sono  tenute  a  presentare  il  documento
unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge  25   settembre   2002,   n.   210,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. (6) 
    
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto (con l'art. 01, comma  16)  che,
ai fini della regolarita' contributiva, le disposizioni contenute nel
comma 7 del presente articolo sono sospese fino al 31 luglio 2006.