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DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/10/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in S.O. n.195 relativo alla G.U. 02/12/2005, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/2024)
Testo in vigore dal:  1-1-2026
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2024, N. 62))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2024, N. 62))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2024, N. 62))
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4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S., con esclusione del giudizio di cassazione, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.
6-bis.Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.
7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. (6)
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto (con l'art. 01, comma 16) che, ai fini della regolarità contributiva, le disposizioni contenute nel comma 7 del presente articolo sono sospese fino al 31 luglio 2006.