DECRETO-LEGGE 27 maggio 2005, n. 86

Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-5-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n. 148 (in G.U. 29/07/2005, n.175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2006)
Testo in vigore dal: 13-7-2006
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis
           (Disposizioni relative al patrimonio abitativo)

  1.  L'attuazione dei piani e dei programmi di edilizia residenziale
pubblica,  o  di  altri  strumenti assimilati comunque denominati, ai
sensi  delle  vigenti  disposizioni, puo' essere portata a compimento
qualora, entro sei mesi dalla data di scadenza del piano ovvero entro
la  data  prevista per la realizzazione del programma, siano adottati
gli  atti  o  siano  iniziati  i  procedimenti  comunque  preordinati
all'acquisizione  delle aree o all'attuazione degli interventi. Per i
piani  e  i  programmi  scaduti  o non completati prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
termine di sei mesi decorre da tale data.
  2. Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui
al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006. ((3))
  3.  All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995,
n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di
cui   al   precedente   periodo   si  applicano  anche  agli  alloggi
prefabbricati  che  siano  stati  realizzati  con  parziale ricorso a
tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facolta' del comune
cedente  di  determinare  un  prezzo  di  cessione  commisurato  agli
eventuali oneri di manutenzione sostenuti".
  4.  Al  fine  di  incrementare  la  disponibilita'  di  alloggi  da
destinare  ad  abitazione  principale, i comuni possono deliberare la
riduzione,  anche  al  di  sotto  del  limite  minimo  previsto dalla
legislazione  vigente,  delle  aliquote  dell'imposta  comunale sugli
immobili  stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale
del  proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale
dell'imposta  comunale e previo contestuale incremento delle aliquote
da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo
previsto  dalla legislazione vigente e con esclusione dei casi in cui
il proprietario delle aree edificabili si impegna all'inalienabilita'
delle stesse nei termini e con le modalita' stabiliti con regolamento
comunale.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  12 maggio 2006, n. 173, convertito con L. 12 luglio 2006,
n. 228, ha disposto che "il termine previsto dal comma 2 del presente
articolo,    e'    prorogato    fino   all'attuazione   dell'articolo
11-quaterdecies,  comma  13,  del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007".