DECRETO-LEGGE 23 giugno 1995, n. 244

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse ((, nonche' disposizioni in materia di lavoro e occupazione)).

note: Entrata in vigore del decreto: 24-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341 (in G.U. 18/08/1995, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 30-7-2005
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 21-bis
                     (Trasferimento di alloggi).

  1.  Gli  alloggi  prefabbricati costruiti dalla Stato nei territori
dei   comuni   della  Campania  e  della  Basilicata,  ai  sensi  del
decreto-legge  19  marzo  1981, n. 75, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono
ceduti in proprieta', a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a
coloro   che   ne   hanno   avuto   formale  assegnazione,  ancorche'
provvisoria.  ((  Le  disposizioni  di  cui  al precedente periodo si
applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati
con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva
la  facolta'  del comune cedente di determinare un prezzo di cessione
commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti. ))
  2.  All'assegnatario  e'  equiparato  l'eventuale  subentrante  per
legittimo titolo.
  3.  Le domande per ottenere la cessione in proprieta' degli alloggi
di  cui  al  comma  1  debbono  essere  presentate  dagli interessati
all'ufficio  del  territorio  dall'Amministrazione  finanziaria della
provincia  territorialmente  competente  entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4.   Esaminata  la  domanda  ed  acquisita  la  documentazione  dai
competenti   uffici,  il  responsabile  dell'ufficio  del  territorio
stipula  nei  successivi  tre  mesi dalla presentazione della domanda
stessa  l'atto  di  cessione  in proprieta' dell'immobile assegnato a
ciascun avente diritto.
  5.  Gli  alloggi  ceduti  in  proprieta' agli aventi diritto devono
conservare,  a  pena  di  nullita'  dell'atto  di  cessione,  la loro
destinazione  abitativa,  non  sono  cedibili  in locazione, permuta,
usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere
dalla data di accatastamento.
  6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto
sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri
storici  dei  comuni  per  quanti  vi risiedevano fino al 23 novembre
1980.
  7.  Per  quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in
quanto  applicabili,  le  norme dell'articolo 28 della legge 8 agosto
1977, n. 513, e successive modificazioni.