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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n. 147

Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 200 (in G.U. 02/08/2003, n.178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
Testo in vigore dal:  26-6-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 15

Difesa d'ufficio e procedimenti civili
davanti al tribunale per i minorenni
1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 188, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005"