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DECRETO-LEGGE 13 settembre 2002, n. 200

Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-9-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2002, n. 256 (in G.U. 15/11/2002, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2004)
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Testo in vigore dal:  16-11-2002
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Art. 5

1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli, nonché il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi climatici avversi dei mesi di
((luglio, agosto e settembre))
2002 e da altre avversità eccezionali del medesimo anno, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure contenute nella medesima legge.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di
((euro 16.428.047 per l'anno 2002))
, nonché un limite di impegno quindicennale di
((11.000.000 di euro))
, a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad Euro
((7.292.392, mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36 del))
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, quanto ad Euro 4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali
((, quanto ad euro 5.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero))
e, quanto al suddetto limite di impegno quindicennale
((, per 9.000.000 di euro))
, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
((e, per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero))
.
3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.