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DECRETO-LEGGE 13 settembre 2002, n. 200

Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-9-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2002, n. 256 (in G.U. 15/11/2002, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2004)
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Testo in vigore dal:  17-9-2002 al: 15-11-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo danneggiato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio ed agosto 2002, al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, l'effettuazione degli interventi di bonifica ed irrigazione, nonché di garantire una più efficace difesa dei redditi agricoli pesantemente colpiti dagli avversi eventi climatici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le politiche comunitarie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è sostituito dai seguenti:
"2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, possono essere concessi i seguenti aiuti:
a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;
nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento;
c) contributi in conto capitale fino al 50 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte; in alternativa ai contributi possono essere concessi finanziamenti da ammortizzare in dieci anni, a tasso agevolato nella misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985;
d) i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attività lavorativa; l'entità del prestito è contenuta nel limite percentuale delle minori entrate.".