stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 83

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 8-5-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2002, n. 133 (in G.U. 06/07/2002, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-8-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale
1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. L'UCIS, in particolare, provvede:
a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all'articolo 5;
b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;
c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio;
d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;
e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;
f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.
4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.
5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno.
All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati.
6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria, nonché, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato. (6) (7)
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.
9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.
10-bis. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario.

((9))
-------------
AGGIORNAMENTO (6)

La L. 3 febbraio 2011, n. 4 ha disposto (con l'art. 4, comma 12) che "Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni".
-------------
AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, nel modificare l'art. 4, comma 12 della L. 3 febbraio 2011, n. 4, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui è data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Il Comunicato in G.U. 20/07/2019, n. 169 nel modificare l'art. 3-bis, comma 1, lettera d) del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 che, a sua volta modifica l'art. 4, comma 12 della L. 3 febbraio 2011, n. 4 ha conseguentemente disposto che "Si rende noto che, come previsto dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2019, è stata effettuata la notifica della norma in data 7 marzo 2019, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011".
---------------
AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli istituti di istruzione di cui all'articolo 5, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato nonché alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria".