DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n. 347

Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2001, n. 405 (in G.U. 17/11/2001, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
       Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario

  1.  Le  regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie
affinche'  le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni
e servizi, ((attuino i principi di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  e  all'articolo 59 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  ovvero)) altri strumenti di contenimento della spesa
sanitaria  approvati  dal CIPE, su parere della Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le
regioni,  inoltre,  prevedono  con legge le sanzioni da applicare nei
confronti  degli  amministratori  che non si adeguino. Le regioni, in
conformita'  alle  direttive  tecniche  stabilite  dal  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con i Ministri della
salute  e  dell'economia  e  delle  finanze,  adottano  le  opportune
iniziative  per  favorire  lo  sviluppo  del  commercio elettronico e
semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.
  1-bis.  COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  16  NOVEMBRE 2001, N. 405, COME
MODIFICATA DAL D.P.R. 15 LUGLIO 2003, N. 254.
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).
  3.  Le  regioni,  attraverso  le  proprie  strutture  ed  unita' di
controllo, attivano sistemi informatizzati per la raccolta di dati ed
informazioni  riguardanti  la spesa per beni e servizi, e realizzano,
entro  il  31  dicembre  2001, l'Osservatorio regionale dei prezzi in
materia  sanitaria,  rendendo  disponibili  i  relativi  dati  su  un
apposito sito internet.
  4.  Nel  monitoraggio  della  spesa sanitaria relativa alle singole
regioni si attribuisce separata evidenza:
   a)  agli  acquisti  effettuati al di fuori delle convenzioni e per
importi superiori ai prezzi di riferimento;
   b)  alla  spesa complessiva per il personale del comparto sanita',
ivi  compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato
nell'anno  2000,  fatti  salvi  gli  incrementi  previsti dai rinnovi
contrattuali.
  5.  All'articolo  87  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 5, sono inseriti i seguenti:
  "5-bis.  Le regioni adottano le necessarie iniziative per attivare,
nel  proprio  territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche,  specialistiche  ed  ospedaliere previsto dal presente
articolo,    assicurando    la    tempestiva   disponibilita'   delle
informazioni,  anche  per via telematica, ai Ministeri della salute e
dell'economia  e delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
  5-ter.  Le  regioni  garantiscono  la  standardizzazione dei dati e
l'interoperabilita'  delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle
che  verranno  definite  nell'ambito  del  nuovo  sistema informativo
nazionale del Ministero della salute.
  5-quater.  Le  regioni determinano le modalita' e gli strumenti del
monitoraggio.   Le  regioni  determinano,  inoltre,  le  sanzioni  da
applicare  a  carico  dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti
connessi  al  monitoraggio  o  che abbiano effettuato prescrizioni in
misura superiore al livello appropriato.".
  5-bis.  Al  comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, sono aggiunte,
prima  delle  parole: "Sono soppressi" le seguenti: "A far data dal 1
febbraio 2002".
  6.  All'articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  le  parole:  "A  decorrere dal 1 gennaio 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "Dal 1 gennaio 2003";
   b) le parole: "dal 1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1 gennaio 2004".