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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1999, n. 132

Interventi urgenti in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-5-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 1999, n. 226 (in G.U. 14/07/1999, n.163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  15-7-1999
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Art. 4

Norma di copertura
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente, ai mutui il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali, pari a lire 41 miliardi annui per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui per la regione Calabria ed a lire 0,5 miliardi annui per la regione Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019. Al relativo onere, pari a complessive lire 47 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede, per l'anno 2000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ad decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile, e per l'anno 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni
((per il medesimo anno))
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. All'onere di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.