DECRETO-LEGGE 13 maggio 1999, n. 132

Interventi urgenti in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-5-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 1999, n. 226 (in G.U. 14/07/1999, n.163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 15-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
                         Norma di copertura

  1.  Per  l'attuazione  degli interventi di cui agli articoli 1 e 2,
commi  1  e  2,  le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la
Banca  europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del
Consiglio  d'Europa,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  ed altri enti
creditizi  nazionali  ed esteri, in deroga al limite di indebitamento
stabilito  dalla  normativa  vigente,  ai mutui il Dipartimento della
protezione  civile concorre con contributi ventennali, pari a lire 41
miliardi  annui  per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui
per  la  regione Calabria ed a lire 0,5 miliardi annui per la regione
Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019. Al relativo onere,
pari  a  complessive  lire  47 miliardi annui per ciascuno degli anni
2000  e  2001,  si  provvede  mediante  corrispondente utilizzo delle
proiezioni  per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini
del    bilancio    triennale   1999-2001,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
  2.  All'onere  di  cui  all'articolo  2,  comma 3, si provvede, per
l'anno  2000,  mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
ad   decreto-legge   3   maggio   1991,   n.   142,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  luglio  1991,  n.  195,  cosi'  come
determinata  dalla  tabella  C  della legge 23 dicembre 1998, n. 449,
volta  ad  assicurare  il  finanziamento  del  fondo della protezione
civile,  e  per  l'anno  2001, mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni  ((per  il medesimo anno)) dello stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  1999,  all'uopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
  3.  All'onere  di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  alla quota dello
Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  per  l'anno  1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222.