LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal: 6-5-2015
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 48. 
 
  Le quote di cui all'articolo 47, secondo  comma,  sono  utilizzate:
dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita'
naturali,  assistenza  ai  rifugiati  ((e  ai  minori  stranieri  non
accompagnati)), conservazione di beni culturali , e ristrutturazione,
miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento   antisismico   ed
efficientamento energetico  degli  immobili  di  proprieta'  pubblica
adibiti  all'istruzione  scolastica;  dalla  Chiesa   cattolica   per
esigenze  di  culto  della  popolazione,  sostentamento  del   clero,
interventi caritativi a favore della  collettivita'  nazionale  o  di
paesi del terzo mondo.