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LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal: 3-6-1985
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
                         la seguente legge: 
                               ART. 1. 
 
  Gli  enti  costituiti  o  approvati  dall'autorita'  ecclesiastica,
aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di  culto,
possono essere riconosciuti  come  persone  giuridiche  agli  effetti
civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito  il  parere
del Consiglio di Stato.