DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/02/1998, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2022)
Testo in vigore dal: 31-12-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10.
                           Interventi vari

  1.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a
concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari
complessivamente  a  lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi
annue  dal  1998  e  3,5  miliardi  annue dal 1999, per consentire la
completa  realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a
Mare  della  linea  ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire
470  miliardi,  nonche'  per la progettazione del nodo ferroviario di
Genova nel limite di lire 15 miliardi.
  1-bis.  In  attesa  della  stipula,  in  applicazione  dei principi
comunitari  in materia, degli atti relativi ai contratti di programma
e  di  servizio  pubblico  per gli anni 1997 e 1998, il Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
a  corrispondere alla societa' Ferrovie dello Stato Spa, alle singole
scadenze, le somme allo scopo iscritte nei bilanci 1997 e 1998. ((4))
  1-ter.  Per  l'approvazione  di  progetti di opere concernenti reti
ferroviarie la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della
legge  7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127, e' indetta dal Ministro dei trasporti e della
navigazione.
  2.   Al   fine  di  consentire  la  prosecuzione  degli  interventi
concernenti  i  trasporti rapidi di massa di cui all'articolo 9 della
legge  26  febbraio  1992,  n. 211, il Ministro dei trasporti e della
navigazione,  d'intesa  con  il  Ministro  per  i problemi delle aree
urbane,  avanza  proposte  al  CIPE  finalizzate al finanziamento dei
piani  di intervento, elaborate sulla base dei progetti presentati da
parte  dei  soggetti  di cui all'articolo 1 della citata legge n. 211
del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzato, a
decorrere dall'anno 1997, un contributo di lire 5,7 miliardi annui ai
sensi  del  medesimo articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211,
da  destinare ad integrazione del contributo a carico dello Stato del
costo  di  realizzazione  degli interventi gia' approvati, nel limite
massimo del 60 per cento.
  2-bis.  All'articolo  1,  comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n.
211,  le  parole:  "tramvie  veloci"  sono sostituite dalla seguente:
"tramvie".
  2-ter.  Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24
marzo  1989,  n.  122,  e' sostituito dai seguenti: "I comuni, previa
determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su
richiesta  dei  privati  interessati o di imprese di costruzione o di
societa'   anche  cooperative,  possono  prevedere,  nell'ambito  del
programma  urbano  dei  parcheggi,  la  realizzazione di parcheggi da
destinare  a  pertinenza  di  immobili privati su aree comunali o nel
sottosuolo  delle  stesse.  Tale  disposizione  si applica anche agli
interventi in fase di avvio o gia' avviati".
  3.  Il  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione puo' affidare
incarichi  di  studio  e  di consulenza per la elaborazione del piano
generale   dei   trasporti,   anche   in   relazione   alla  prossima
organizzazione  di  una  conferenza sui trasporti, per la valutazione
dei  progetti  infrastrutturali,  nonche'  per  il  reperimento delle
relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.
  4.  Per  l'attuazione  delle  finalita'  indicate  al  comma  3  e'
autorizzata  la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997, di lire 2
miliardi  per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno
1999.
  5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30.
  6.  Le disponibilita' in conto competenza sui capitoli 1563, 3621 e
3651  dello  stato  di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo
nell'anno successivo.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  L.  7 dicembre 1999, n. 472 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che  "La  disposizione  di  cui  al  comma 1-bis dell'articolo 10 del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche
per l'anno 1999".