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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/02/1998, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2022)
Testo in vigore dal: 18-11-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  pervenire
all'istituzione del registro internazionale di immatricolazione delle
navi, al fine di fornire agli operatori nazionali  parita'  di  condi
zioni sui mercati internazionali,  nonche'  di  emanare  disposizioni
finalizzate alla ri strutturazione  delle  autorita'  portuali,  allo
sviluppo dei trasporti ed all'incremento dell'occupazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  i
Ministri di  grazia  e  giustizia,  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, delle finanze, dell'interno,  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica e  per  la  funzione  pubblica  e  gli
affari regionali; 
                                Emana 
                      il seguente decretolegge: 
 
                               Art. 1 
               Istituzione del Registro internazionale 
 
  1. E' istituito il registro delle  navi  adibite  alla  navigazione
internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale",  nel
quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le navi che  effettuano
attivita' di trasporto marittimo, inteso come trasporto via  mare  di
passeggeri o merci tra porti, tra  un  porto  e  un  impianto  o  una
struttura in mare  aperto,  nonche'  quelle  che  svolgono  attivita'
assimilate  al  trasporto  marittimo,  secondo  quanto  previsto  dal
presente comma, quali: 
    a) navi che  forniscono  assistenza  alle  piattaforme  offshore,
quali le unita' che prestano servizi  antincendio,  di  trasporto  di
materiali e personale tecnico; 
    b)  navi  d'appoggio  quali  le  navi  che  prestano  servizi  di
rimorchio   d'alto   mare,   servizio    antincendio    e    servizio
antinquinamento; 
    c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attivita'  di
manutenzione degli strati di cavi e di tubi; 
    d)  navi  da  ricerca  scientifica  e  sismologica   ovvero   che
effettuano attivita' di installazione e manutenzione in mare aperto; 
    e) draghe che, oltre  alle  attivita'  di  dragaggio,  effettuano
anche attivita' di trasporto del materiale dragato; 
    f) navi di servizio che forniscono altre forme  di  assistenza  o
servizi di salvataggio in mare  che  operino  in  contesti  normativi
nell'Unione  europea  simili  a  quello   del   trasporto   marittimo
((dell'Unione  europea))  in  termini  di  protezione   del   lavoro,
requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale. 
  1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata  a  seguito
di specifica istanza presentata dai soggetti interessati,  anche  per
posta  certificata,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (16) 
  1-ter.   Ai    fini    istruttori    propedeutici    al    rilascio
dell'autorizzazione  all'iscrizione  nel  Registro  internazionale  o
all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter,  comma  2,  il
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
acquisisce  dal  proprietario  o  dall'armatore  di  ogni  nave   una
dichiarazione  di  impegno  a  rispettare  i  limiti  previsti  dagli
orientamenti marittimi, ((corredata della)) pertinente documentazione
tecnica della nave.  Le  autorita'  marittime  locali  verificano  il
rispetto di tale impegno  e  l'effettivo  esercizio  delle  attivita'
autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e  alla
partenza delle navi. 
  1-quater. Le attivita' svolte  sui  rimorchiatori  e  sulle  draghe
iscritti  ((in  uno  Stato))  dell'Unione  europea  o  dello   Spazio
economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto  soltanto
a condizione che  almeno  il  cinquanta  per  cento  delle  attivita'
annuali delle navi costituisca  trasporto  marittimo  e  soltanto  in
relazione a tali  attivita'  di  trasporto.  A  tal  fine,  i  ricavi
derivanti da attivita' di trasporto marittimo e quelli  derivanti  da
altre  attivita'  non  ammissibili   devono   essere   riportati   in
contabilita' separata. 
  2. Il Registro internazionale di cui al comma l e'  diviso  in  tre
sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente: 
    a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri  Paesi
dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera  a),  dell'articolo
143 del codice della navigazione, come sostituito dall'artico1o 7; 
    b) le navi che appartengono a soggetti non  comunitari  ai  sensi
del  comma  1,  lettera  b),  dell'articolo  143  del  codice   della
navigazione; 
    c)  le  navi  che  appartengono  a  soggetti  comunitari  o   non
comunitari, in regime di sospensione da un registro comunitario o non
comunitario, ai sensi del comma secondo dell'articolo 145 del  codice
della navigazione, a seguito di locazione a  scafo  nudo  a  soggetti
giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  rilasciata  tenuto  conto
degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del  settore  di  cui
agli articoli 2 e 3. 
  4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale
le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non  commerciale,  le
navi da pesca e le unita' da diporto. 
  5.  Le  navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  non  possono
effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante  la  riserva
di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito
dall'articolo 7, salvo che  per  le  navi  da  carico  di  oltre  650
tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio  di  cabotaggio
mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e  c).  Le  predette  navi
possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite  massimo  di  sei
viaggi mensili o viaggi,  ciascuno  con  percorrenza  superiore  alle
cento miglia marine, se osservano i criteri di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera  a),  e  comma  1-bis  e,  limitatamente  alle  navi
traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte  nel  registro  internazionale,
adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti  al  territorio
nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o  in  precedenza
di un viaggio proveniente da o diretto verso  un  altro  Stato,  deve
essere imbarcato esclusivamente personale  italiano  o  comunitario..
(11) (16) 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n.  269,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n. 32 ha disposto (con  l'art.  39,  comma
14-bis) che la modifica di cui al comma 5 del  presente  articolo  ha
effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del  1°
gennaio 2004. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 ha disposto (con l'art. 9,  comma
2)  che  "L'efficacia  del  presente  decreto,   limitatamente   alle
disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, e'  subordinata
alla previa autorizzazione da parte  della  Commissione  europea,  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato".