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DECRETO-LEGGE 29 settembre 1997, n. 328

Disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/9/1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410 (in G.U. 29/11/1997, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1999)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Trattamento tributario delle plusvalenze
sulle cessioni di partecipazioni
1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto - legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, è sostituito dal seguente: "3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 14 per cento sul corrispettivo pattuito.".
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: " c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate in mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi: si considerano cedute per prime le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti in data più recente. Sono escluse le partecipazioni, i diritti o i titoli acquisiti per successioni;".
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 21, comma 23) che "La disposizione prevista all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997".