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DECRETO-LEGGE 29 settembre 1997, n. 328

Disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/9/1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410 (in G.U. 29/11/1997, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1999)
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Testo in vigore dal: 30-11-1997
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni tributarie in materia di modificazioni alle disposizioni
concernenti  l'imposta sul valore aggiunto, di trattamento tributario
delle  plusvalenze  sulle  cessioni  di partecipazioni, di versamento
dell'imposta  sulle  assicurazioni  e  di tassa sullo smaltimento dei
rifiuti  solidi  urbani, al fine di attuare la manovra di risanamento
della  finanza pubblica e di recepire nell'ordinamento interno talune
disposizioni della normativa comunitaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri   delle  finanze  e  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
             Modificazioni alle disposizioni concernenti
                    l'imposta sul valore aggiunto
  1.  L'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto stabilita nella
misura del 19 per cento e' elevata al 20 per cento.
  2.  L'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto stabilita nella
misura del 16 per cento cessa di avere applicazione.
  3.  E'  abrogato  il comma 14 dell'articolo 3 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
  4.  Ai  sensi  dell'articolo  27,  quarto  comma,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  la quota
imponibile  corrispondente  all'aliquota  del 20 per cento si ottiene
riducendo  il  corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta,
del   16,65  per  cento  o,  in  alternativa,  dividendolo  per  120,
moltiplicando  il  quoziente  per 100 e arrotondando il prodotto, per
difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.
  5. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di
cui  ai commi 1, 2 e 6, lettera b), numero 16), non si applicano alle
operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
nel  quinto  comma  dell'articolo  6 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, per le quali alla data del 31
dicembre  1997,  sia  stata  emessa  e registrata la fattura ai sensi
degli  articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorche' alla data
stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
  6.  Nella  tabella  A,  allegata  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  nella  parte  seconda,  relativa  ai  beni e servizi soggetti
all'aliquota del 4 per cento:
      1)  il  numero  15)  e'  sostituito  dal  seguente:  "15) paste
alimentari;  crackers  e  fette  biscottate; pane, biscotto di mare e
altri   prodotti   della   panetteria   ordinaria   anche  contenenti
ingredienti  e  sostanze  ammessi dal titolo III della legge 4 luglio
1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;";
      2)  il  numero  18) e' sostituito dal seguente: "18) giornali e
notiziari  quotidiani,  dispacci  delle  agenzie  di  stampa,  libri,
periodici,  ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei
cataloghi  diversi  da  quelli  di  informazione  libraria,  edizioni
musicali  a  stampa  e  carte geografiche, compresi i globi stampati;
carta   occorrente  per  la  stampa  degli  stessi  e  degli  atti  e
pubblicazioni   della   Camera   dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica;  materiale  tipografico  e simile attinente alle campagne
elettorali  se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi
o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;";
      3) il numero 19) e' sostituito dal seguente: "19) fertilizzanti
di  cui  alla  legge  19  ottobre 1984, n. 748; organismi considerati
utili per la lotta biologica in agricoltura;";
      4)  il  numero 35) e' sostituito dal seguente: "35) prestazioni
relative  alla  composizione,  legatoria  e  stampa  dei  giornali  e
notiziari  quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e
periodici   pornografici   e  dei  cataloghi  diversi  da  quelli  di
informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche,
atti  e  pubblicazioni  della  Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;";
      5)  dopo il numero 41-ter) e' aggiunto il seguente: "41-quater)
protesi   e   ausili   inerenti  a  menomazioni  di  tipo  funzionale
permanenti.";
    b)  nella  parte  terza,  relativa  ai  beni  e  servizi soggetti
all'aliquota del 10 per cento:
      1)  il  numero  2) e' sostituito dal seguente: "2) animali vivi
della  specie  bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina,
ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);"
      2)  il  numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) carni e parti
commestibili  degli  animali  della  specie equina, asinina, mulesca,
bovina  (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche,
refrigerate,  congelate  o  surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);";
      3)  il  numero  10)  e'  sostituito  dal  seguente: "10) lardo,
compreso   il  grasso  di  maiale  non  pressato  ne'  fuso,  fresco,
refrigerato,  congelato  o  surgelato,  salato o in salamoia, secco o
affumicato (v.d. ex 02.05);";
      ((3-bis) il numero 10-bis) e' sostituito dal seguente: "10-bis)
pesci  freschi  (vivi  o  morti), refrigerati, congelati o surgelati,
destinati  all'alimentazione;  semplicemente  salati  o  in salamoia,
secchi  o  affumicati  (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi
compresi  i  testacei  (anche  separati  dal loro guscio o dalla loro
conchiglia),  freschi,  refrigerati,  congelati  o surgelati, secchi,
salati  o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei
non  sgusciati,  semplicemente  cotti  in  acqua o al vapore, esclusi
astici e aragoste (v.d. ex 03.03);"))
      4)  il  numero  11  e'  sostituito  dal  seguente: "11) yogurt,
kephir,  latte  fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o
latte  battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d.
ex 04.01);";
      5)  dopo  il  numero  19)  e' inserito il seguente: "20) bulbi,
tuberi,  radici  tuberose,  zampe  e  rizomi,  allo  stato  di riposo
vegetativo,  in  vegetazione  o  fioriti; altre piante e radici vive,
comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);";
  6) dopo il numero 24) e' inserito il seguente: "25) spezie (v.d. da
09.04 a 09.10);";
      7)  il  numero  46) e' sostituito dal seguente: "46) strutto ed
altri  grassi  di  maiale,  pressati o fusi, grasso di oca e di altri
volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);";
      8)  il  numero  55)  e' sostituito dal seguente: "55) salsicce,
salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);";
      9)  dopo il numero 56) e' inserito il seguente: "57) estratti e
sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);";
      10)  dopo  il numero 58) e' inserito il seguente: "59) zuccheri
di  barbabietola  e  di  canna  allo  stato  solido,  esclusi  quelli
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);";
      11) dopo il numero 66) e' inserito il seguente: "67) prodotti a
base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffedrice'',
''cornflakes'' e simili (v.d. 19.05);";
      12)  il  numero  78)  e'  sostituito  dal seguente: "78) salse;
condimenti  composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe,
minestre,   brodi,   preparati;   preparazioni   alimentari  composte
omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);";
      13)  dopo  il numero 87) e' inserito il seguente: "88) panelli,
sansa  di  olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva,
escluse  le  morchie;  panelli ed altri residui della disoleazione di
semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);";
      14)   il   numero   121)  e'  sostituito  dal  seguente:  "121)
somministrazioni  di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in
pubblici   esercizi   di  categoria  lusso;  prestazioni  di  servizi
dipendenti  da  contratti  di  appalto  aventi ad oggetto forniture o
somministrazioni di alimenti e bevande;";
      15)  il  numero  123-ter) e' sostituito dal seguente: "123-ter)
canoni  di  abbonamento  alle  radiodiffusioni circolari trasmesse in
forma codificata, nonche' alla diffusione radiotelevisiva con accesso
condizionato  effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o
via satellite;";
      16)   il   numero   127-novies)   e'  sostituito  dal  seguente
"127-novies)  prestazioni  di  trasporto  di persone e dei rispettivi
bagagli  al  seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10,
numero 14), del presente decreto;";
      ((16-bis)   il   numero  127-sexiesdecies)  e'  sostituito  dal
seguente:  "127-sexiesdecies)  prestazioni  di gestione, stoccaggio e
deposito  temporaneo,  previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d),
l)  e  m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti
urbani  di  cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui
all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto;'"))
      17)  dopo  il numero 127-sexiesdecies) e' aggiunto il seguente:
"127-septiesdecies)  oggetti  d'arte, di antiquariato, da collezione,
importati;  oggetti  d'arte  di  cui  alla  lettera  a) della tabella
allegata  al  decreto-legge  23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori,
dai loro eredi o legatari.".
  7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997.