DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2018)
Testo in vigore dal: 12-8-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
    Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni 
  1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non  economici
e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le  procedure
per  l'esecuzione  dei  provvedimenti  giurisdizionali  e  dei   lodi
arbitrali aventi  efficacia  esecutiva  e  comportanti  l'obbligo  di
pagamento di somme di danaro entro il termine  di  centoventi  giorni
dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di  tale  termine  il
creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla  notifica
di atto di precetto. (7) (17)((18)) 
  1-bis Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di
precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro  devono  essere
notificati a  pena  di  nullita'  presso  la  struttura  territoriale
dell'Ente pubblico nella  cui  circoscrizione  risiedono  i  soggetti
privati interessati e contenere i dati  anagrafici  dell'interessato,
il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di  cui
all'articolo  543  del  codice  di  procedura  civile  promosso   nei
confronti di Enti  ed  Istituti  esercenti  forme  di  previdenza  ed
assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve  essere
instaurato,  a  pena  di   improcedibilita'   rilevabile   d'ufficio,
esclusivamente  innanzi  al  giudice   dell'esecuzione   della   sede
principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha  sede  l'ufficio
giudiziario che ha emesso il provvedimento  in  forza  del  quale  la
procedura esecutiva e'  promossa.  Il  pignoramento  perde  efficacia
quando dal suo compimento e' trascorso un anno senza  che  sia  stata
disposta   l'assegnazione.   L'ordinanza   che   dispone   ai   sensi
dell'articolo 553 del codice di procedura civile  l'assegnazione  dei
crediti in pagamento perde  efficacia  se  il  creditore  procedente,
entro il termine di un anno dalla data in cui e'  stata  emessa,  non
provvede all'esazione delle somme assegnate. 
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche  ai
pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice
di procedura civile  promossi  nei  confronti  di  enti  ed  istituti
esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie  organizzati
su base territoriale. 
  2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti
dal comma 1, il dirigente responsabile della  spesa,  in  assenza  di
disponibilita'  finanziarie  nel  pertinente  capitolo,  dispone   il
pagamento mediante emissione di  uno  speciale  ordine  di  pagamento
rivolto all'istituto tesoriere, da  regolare  in  conto  sospeso.  La
reintegrazione dei capitoli  avviene  a  carico  del  fondo  previsto
dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.  468,  in  deroga  alle
prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro  del  tesoro
sono determinate le modalita' di emissione nonche' le caratteristiche
dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma. 
  3.  L'impignorabilita'  dei  fondi  di  cui  all'articolo   1   del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con  modificazioni,
dalla lege  22  luglio  1994,  n.  460,  e'  estesa,  con  decorrenza
dall'esercizio  finanziario  1993,  anche  alle  somme  destinate  ai
progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga, istituito con decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del
Dipartimento della protezione civile nonche' a quelle destinate  agli
organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801. 
  4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio  1994,  n.
313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  luglio  1994,  n.
460, dopo le parole: "Polizia  di  Stato"  sono  inserite  le  parole
",della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 11 giugno 1998,  n.  180,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 3 agosto 198, n. 267, ha disposto (con l'art.  3,  comma  2)
che "Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali  e  dei  lodi
arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione
di opere pubbliche di cui al  presente  comma,  il  termime  previsto
dall'articolo  14  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.   669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.  30,
e' fissato in centottanta giorni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con  l'art.  27,  comma
11) che "Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi  a
seguito delle controversie relative all'esecuzione di  interventi  ed
attivita'  derivanti  dal  presente  decreto,  il  termine   previsto
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.
30, e' fissato in centottanta giorni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioi dalla L.
9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 4,  comma  1)  che  "Al
fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019  e
di  salvaguardare  la  continuita'  didattica  nell'interesse   degli
alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano
la decadenza dei contratti,  a  tempo  determinato  o  indeterminato,
stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con  i  docenti
in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro  l'anno
scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato  numero
dei  destinatari  delle  predette  decisioni,  il  termine   di   cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.  30;
conseguentemente, le  predette  decisioni  sono  eseguite  entro  120
giorni decorrenti  dalla  data  di  comunicazione  del  provvedimento
giurisdizionale  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca".