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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 542

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
Testo in vigore dal:  2-3-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Disposizioni in favore di cittadini extracomunitari
e degli sfollati della ex Jugoslavia
1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Ordini di accreditamento). - 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
2. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
((Con dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato))
. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.