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DECRETO-LEGGE 24 luglio 1992, n. 350

Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonchè misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/7/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 1992, n. 390 (in G.U. 26/09/1992, n.227).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1996)
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Testo in vigore dal:  23-10-1996
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Art. 4

(( (Ordini di accreditamento). ))
((
1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
))