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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 542

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
Testo in vigore dal: 23-10-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  concernenti  il  differimento  di  termini  previsti da
disposizioni  legislative in materia di interventi in campo economico
e sociale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, delle risorse agricole,
alimentari  e forestali, dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato, della sanita', del tesoro e del bilancio e della
programmazione  economica,  di grazia e giustizia, del lavoro e della
previdenza sociale e per le pari opportunita';
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                 Interventi nel campo della ricerca
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  3,  comma 3, della legge 29
novembre 1990, n. 366, e' differito al 31 dicembre 1996.
  2.  Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge
3 aprile 1979, n. 122, gia' differito al 18 aprile 1995 dall'articolo
9,  comma  8,  della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' ulteriormente
differito al 31 dicembre 1997.